Reddito di Cittadinanza, quando è possibile sottrarsi all’obbligo formativo?

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Reddito di Cittadinanza, quando è possibile sottrarsi all’obbligo formativo?

Come noto, i percettori del Reddito di Cittadinanza (RdC) sono soggetti all’obbligo di seguire determinate misure di politiche attive, tra le quali frequentare percorsi di formativi, al fine di orientare al meglio il disoccupato a trovare un’occupazione. Non tutti i soggetti, però, sono tenuti a osservare le predette misure. Infatti, con la nota n. 187 del 14 gennaio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito dettagliate indicazioni riguardo i requisiti in base ai quali è possibile definire l’eventuale esclusione o esonerabilità all’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ed alle modalità di convocazione.

Inoltre, in seguito alle novità introdotte sempre in materia di RdC, che prevedono l’obbligo ai fini del calcolo del reddito familiare di considerare i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario, con il messaggio n. 160 del 17 gennaio 2020, l’INPS ha reso necessario implementare il sistema SIUSS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, ex Casellario dell’assistenza).

Reddito di Cittadinanza, soggetti esclusi dall’obbligo di frequentare percorsi di inserimento

Sono esclusi dall’obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo o di inclusione sociale i componenti del nucleo familiare che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • non siano maggiorenni;
  • siano occupati;
  • frequentino un regolare corso di studi.

I lavoratori occupati ma che conservano lo stato di disoccupazione non sono esclusi dagli obblighi, ma possono esserne esonerati.

Sono inoltre escluse dai medesimi obblighi le seguenti categorie di persone:

  • i beneficiari della pensione di cittadinanza;
  • i titolari di pensione diretta;
  • le persone di età pari o superiore a 65 anni, a prescindere dalla fruizione di un trattamento pensionistico;
  • le persone con disabilità.

Reddito di Cittadinanza, aggiornato il SIUSS

I dati riguardanti i trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario, devono essere trasmessi al SIUSS dagli enti erogatori entro 15 giorni dal loro riconoscimento. Per rendere possibili tali attività, alla nuova versione del sistema sono state aggiunte le seguenti novità:

  • la funzionalità “Modifica dati ente”, all’interno del menu “Acquisizione”, al fine di consentire all’ente erogare di verificare la correttezza dei propri dati identificativi;
  • la funzionalità “Anagrafica RdC/PdC”, tramite la quale inserendo un codice fiscale e l’anno di riferimento, è possibile verificare se il nucleo familiare del soggetto sia beneficiario della prestazione “Reddito di Cittadinanza”.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 12 settembre 2019 - RdC, accordo su esonero degli obblighi e modalità di convocazione – Bonaddio

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