Redditi SP e SC 2024. Quadro RU più snello

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Redditi SP e SC 2024. Quadro RU più snello

Con due provvedimenti agenziali sono stati formulati in via definitiva anche i modelli Redditi per società di persone (SP) e società di capitali (SC).

Con data 28 febbraio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso anche gli altri modelli dichiarativi 2024: 730, REDDITI Persone fisiche, Irap e 770.

Dunque nell’ambito del pacchetto REDDITI:

  • con provvedimento prot. n. 68514 del 28 febbraio 2024 l’Agenzia ha approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2024–SC”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi. Rese note anche le specifiche tecniche per l’invio telematico;
  • con provvedimento n. 68706 del 28 febbraio 2024 è stato approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2024–SP”, con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell’anno 2024 ai fini delle imposte sui redditi, insieme alle specifiche tecniche.

Di rilevante nei modelli REDDITI del 2024, per il periodo di imposta 2023, è la nuova veste del quadro RU.

Nell’emanazione delle bozze dei modelli, avvenuta ad inizio gennaio 2024, la parte dedicata ai crediti d’imposta era rimasta in sospeso.

Ora, nel modello Redditi in versione definitiva si può vedere come l’Agenzia delle Entrate abbia apportato notevoli modifiche al quadro, rendendolo più snello.

Modello Redditi e il quadro RU

Dunque, di rilievo sono le variazioni contenute nel quado “RU – Crediti d’imposta concessi a favore delle Imprese”: il restyling era atteso in quanto nel 2023 la compilazione di tale parte del modello di dichiarazione aveva fatto nascere molte problematiche a causa della sua complessità ed anche in attuazione del decreto legislativo 1/2024 – Decreto Adempimenti e semplificazioni.
Detto provvedimento espressamente recita: “Sono progressivamente ridotte le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi”.

Vediamo in cosa consiste tale semplificazione.

I contribuenti non devono più inserire nella sezione alcuni crediti "non automatici", ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall'Agenzia delle Entrate, che trasmettono a questa i dati riguardanti i beneficiari e l'importo riconosciuto, e utilizzabili esclusivamente in compensazione.

Tuttavia, rimane l’obbligo di riportare l’informazione relativa ad eventuali trasferimenti dei crediti ad altri soggetti (consolidato, trasparenza, cessioni ex articolo 1260 del Codice civile, trasferimenti d’azienda), compilando a seconda dei casi esclusivamente le sezioni III-A e III-B del quadro RU.

Ecco alcuni crediti d’imposta da indicare nella Sezione I:

  • Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica,
  • esercizio del servizio taxi,
  • gasolio per autotrazione;
  • assunzione lavoratori detenuti,
  • Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS,
  • Acquisto di software da parte di farmacie private e pubbliche,
  • indennità di mediazione,
  • promozione del sistema musicale italiano,
  • art bonus,
  • bonus alberghi,
  • acquisto di beni strumentali nuovi,
  • investimenti pubblicitari,
  • investimenti nelle zone economiche speciali,
  • Tax credit librerie,
  • social bonus.

Pertanto nella Sezione II vanno inseriti i crediti d’imposta “Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2020- 2023”, “Investimenti beni strumentali nel territorio dello Stato 2020-2023” e “Bonus bonifica ambientale”.

Modello Redditi SP/2024

Detto modello – approvato con provvedimento n. 68706/2024, corredato dalle istruzioni - deve essere presentato da parte delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate per dichiarare i redditi relativi al 2023.

Le novità contenute nell’edizione 2024 riguardano:

  • gli immobili sequestrati, che già vanno segnalati nella casella del Frontespizio, per indicare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva da cui deriva la sospensione del versamento delle imposte fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione;
  • il reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato, di cui si prevede la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa e dall’esercizio di arte e professioni esercitate in forma associata trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo;
  • le plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus;
  • la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni;
  • il recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile;
  • l’Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. Nel quadro RQ è presente la nuova sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. E’ dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA;
  • il Superbonus. I quadri RP e RN sono stati aggiornati per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70 per cento per l’anno 2024;
  • l’imposta sul valore delle cripto-attività;
  • i soggetti controllati non residenti (CFC).

Modello Redditi SC/2024

Il modello “Redditi 2024–SC”, unitamente alle istruzioni per la compilazione, è stato approvato con provvedimento prot. 68514/2024, da presentare nell’anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

Anche per tale dichiarativo, si riportano le novità 2024:

  • immobili sequestrati;
  • recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXIII dedicata al recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che, nella dichiarazione dell’anno precedente, avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato e che sono decaduti dalla fruizione dell’aliquota ridotta a causa del mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto ministeriale 26 giugno 2023;
  • imposta straordinaria banche;
  • contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;
  • imposta sul valore delle cripto-attività;
  • imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni. Nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni che consente agli esercenti attività d’impresa, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • Superbonus;
  • società sportive professionistiche. Nel quadro RS è stato aggiornato il prospetto delle “Plusvalenze e delle sopravvenienze attive” per consentire alle società sportive professionistiche, per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023, di esercitare correttamente l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta;
  • reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato. Nel quadro RF (rigo RF50) va indicata la non concorrenza alla formazione del reddito del 50 per cento dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo;
  • opzione per il regime speciale SIIQ e SIINQ;
  • rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni;
  • soggetti controllati non residenti (CFC).

Termine di presentazione

Sia per le dichiarazioni Redditi, che Irap e Consolidato nazionale, il termine di presentazione è quello del 15 ottobre 2024.

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