Errori contabili, nuovo trattamento fiscale dal 2025

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Il DLgs. n. 192/2025 ha modificato il trattamento fiscale della correzione degli errori contabili, a partire dalle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dall'1.1.2025.  

La novità ha fortemente limitato l'ambito di applicazione della procedura semplificata di correzione, che prevede il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell'esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d'imposta in cui è stato commesso l'errore. La nuova disposizione si applica anche agli errori di qualificazione, classificazione e quantificazione.

Con l’articolo 4 del D.lgs. n. 192/2025, il legislatore – di fatto - riscrive la disciplina inserendo, con riferimento all’Ires, il nuovo comma 1-ter nel corpo dell’articolo 83 del Tuir. La nuova previsione normativa si propone di circoscrivere l’ambito applicativo riducendo le possibili aree di incertezza connesse all’individuazione delle tipologie di correzioni che rientrano nel relativo ambito di applicazione. 

Nello specifico, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti assumono rilevanza fiscale (IRES ed IRAP), anche in deroga alle altre disposizioni, gli errori contabili “non rilevanti” (secondo le nozioni fornite dagli standard contabili di riferimento, OIC 29 e IAS 8) laddove:

  • la correzione sia stata effettuata entro la data di chiusura dell’esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali/reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
  • la correzione sia stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

Il correttivo fissa, dunque, un termine oltre il quale non è più possibile procedere alla correzione dell’errore contabile, che coincide con la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti interessati ne abbiano avuto formale conoscenza.

Ai soli fini IRAP è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d’imposta in cui è effettuata la correzione, sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non debba essere negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.

Per saperne di più leggi l'approfondimento che segue!

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