Redditi fondiari per il proprietario comodante

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Il Fisco, con documento di prassi agenziale numero 394 di ieri, torna sul tema della concessione in locazione, ad opera del comodatario, del bene immobile a terzi. Lo fa stabilendo che a dover dichiarare il reddito da locazione è il proprietario-comodante, sebbene la stipula del contratto sia stata effettuata dal comodatario. Anche ai fini del tributo locale il presupposto dell’imposta è il possesso dei fabbricati, delle aree edificabili e dei terreni agricoli posseduti, a qualsiasi uso destinati (come comanda l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 504/1992). Essendo, inoltre, quello di comodato un contratto ad effetti obbligatori ma non reali che fa sorgere un mero diritto personale di godimento, il reddito derivante dalla locazione, se superiore alla rendita rivalutata del 5 per cento, va dichiarato dal proprietario nell’Unico.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 41 – Redditi fondiari per il proprietario comodante - Poggiani

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