Recupero somme dal condominio. Ex amministratore deve provare gli esborsi

Pubblicato il



Recupero somme dal condominio. Ex amministratore deve provare gli esborsi

Poiché il credito dell’amministratore per il recupero delle somme anticipate nell’interesse del condominio si fonda ex art. 1720 c.c. sul contratto di mandato con rappresentanza che intercorre con i condomini, è l’amministratore che deve offrire la prova degli esborsi effettuati. Mentre i condomini (e quindi il condominio), dal canto loro – tenuti, quali mandanti, a rimborsargli le anticipazioni effettuate ed a pagargli il compenso, oltre al risarcimento dell’eventuale danno – devono dimostrare di aver adempiuto all’obbligo di aver tenuto indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita.

Sulla scorta di detto principio, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto la richiesta dell’ex amministratore di un condominio di ottenere il pagamento di una somma di denaro, relativa ad importi anticipati per conto dei condomini ma non restituiti al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore.

Credito dell’amministratore. Idonea prova dal bilancio

Orbene, il richiedente avrebbe dovuto fornire, secondo i Giudici di legittimità, la dimostrazione dei fatti su cui fondare la propria pretesa di recupero delle spese sostenute. Al contrario, la Ctu espletata in fase di merito ha valutato che la voce “Residui permanenti” rendicontata in contabilità, non comprovasse alcun esborso effettuato dal medesimo amministratore nella propria attività gestoria. Spetta comunque all’assemblea condominiale, enuncia la Corte, il potere di approvare, sul conto consuntivo, gli incassi e le spese condominiali, e solo una chiara indicazione in bilancio dell’importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili, può costituire idonea prova del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore.

Alla scadenza dell’incarico, l’amministratore deve restituire tutto

Viceversa – si legge ancora nell’ordinanza n. 20137 del 17 agosto 2017 – l’amministratore, dal canto suo, alla scadenza del suo incarico, è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio; vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dalla gestione alla quale le somme si riferiscono.

 

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito