Recesso del locatore legittimo in presenza di particolari esigenze personali

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Secondo la Suprema Corte di cassazione - sentenza n. 4367 del 19 marzo 2012 – è da considerare legittimo il recesso che il proprietario dell’immobile formalizzi, alla prima scadenza utile, al conduttore qualora si evidenzino particolari esigenze di carattere personale che appaiano, in base a un'equa valutazione, meritevoli di protezione secondo la comune esperienza ed anche in presenza della volontà di destinare successivamente l'immobile stesso a uso promiscuo.

In tal caso, il giudice deve compiere il relativo accertamento a prescindere dalla valutazione comparativa con le esigenze del conduttore e senza pretendere giustificazioni di ordine sociale che limiterebbero la libertà di scelta di ogni cittadino.

Ed infatti – precisano i giudici di Cassazione – solo quando il recesso del locatore “è costituito da malizioso comportamento, preordinato a creare una stato di necessità, tale recesso non si configura legittimamente esercitato ai sensi della Legge n. 431 del 1998, articolo 3”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 6 – Le Massime - Legittimo il recesso per l'uso promiscuo

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