Reato di evasione doganale anche con la detenzione della merce dopo l'importazione

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Sussiste il reato di evasione dell'Iva dall'importazione non solo quando si procede ad introdurre la merce nel territorio doganale comunitario ma anche nel momento in cui non viene assolto il pagamento dei diritti di confini o non si ottempera alle formalità doganali. Ciò comprende anche la materiale detenzione dopo l'importazione.

E' l'innovativo principio esposto dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 42161 del 29 novembre 2010, che non ha condiviso un suo precedente orientamento. Secondo i magistrati di piazza Cavour è proprio dalla normativa disposta con il Codice comunitario doganale che si evince come l'obbligazione doganale non nasce solo per mezzo dell'introduzione della merce nel territorio comunitario, ma anche in seguito “alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta ai dazi d'imposta”.

Il principio affermato dalla sentenza n. 42161 è il seguente: “il debito dell'Iva all'importazione può sorgere anche successivamente all'introduzione della merce nel territorio comunitario a carico dei soggetti indicati nell'articolo 203 del codice doganale comunitario, inerendo l'Iva all'importazione non alla persona dell'importatore, ma al bene importato donde la configurabilità del reato a carico di chi lo detiene dopo l'importazione a seguito della sua irregolare sottrazione al suddetto controllo”.
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