Reati contro il patrimonio culturale: riforma definitivamente approvata

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Reati contro il patrimonio culturale: riforma definitivamente approvata

Nella seduta del 3 marzo 2022, la Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".

Il medesimo testo è stato già approvato dal Senato, lo scorso 14 dicembre.

Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, attualmente contenute, per la maggior parte, nel Codice dei beni culturali e che vengono ora collocate nel Codice penale.

Si introducono, in particolare, nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l'oggetto dei reati comuni siano beni culturali e si dispone l'inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.

Reati contro i beni culturali nel Codice penale

Al Codice penale viene aggiunto il nuovo titolo VIII-bis, dedicato ai "Delitti contro il patrimonio culturale", i cui nuovi articoli disciplinano, con pene più severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti delitti semplici, il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il riciclaggio e l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali.

Nel titolo, vengono altresì punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni culturali e la contraffazione.

Patrimonio e beni culturali: specifiche fattispecie di reato

Nella previsione di specifiche fattispecie di reato, così, si punisce:

  • il furto di beni culturali, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro;
  • l'appropriazione indebita di beni culturali, con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro;
  • la ricettazione di beni culturali, con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000;
  • l'impiego di beni culturali provenienti da delitto, con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6mila a 30mila euro ;
  • il riciclaggio di beni culturali, con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6mila a 30mila euro;
  • l'autoriciclaggio di beni culturali, con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6mila a 30mila euro;
  • la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, con la reclusione da 1 a 4 anni;
  • le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2mila a 80mila euro.;
  • l'importazione illecita di beni culturali, con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro;
  • l'uscita o esportazione illecite di beni culturali, con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80mila euro;
  • la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l'imbrattamento e l'uso illecito di beni culturali o paesaggistici, con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15mila euro;
  • la devastazione e il saccheggio di beni culturali, con la reclusione da 10 a 16 anni ;
  • la contraffazione di opere d'arte, con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3mila a 10mila euro.

Aggravante per tutti i reati contro il patrimonio culturale

La legge di riforma, a seguire, introduce un'aggravante (pena aumentata da un terzo alla metà) da applicare a tutti i reati che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici:

  • cagionano un danno di rilevante gravità;
  • sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
  • sono commessi da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali;
  • sono commessi nell'ambito di un'associazione per delinquere.

Il provvedimento contiene anche un'attenuante, quando uno dei reati contro il patrimonio culturale:

  • cagioni un evento, un danno o comporti un lucro di speciale tenuità (pena diminuita di un terzo);
  • sia commesso da colui che abbia collaborato per individuare i correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto (pena diminuita da un terzo a due terzi).

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, sanzioni

Se i reati contro i beni culturali sono commessi a vantaggio di un ente, è prevista l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive di cui al D.lgs. n. 231/2001.

Le nuove disposizioni, in particolare, integrano il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Nel caso di condanna per tali delitti, la riforma prevede l'applicazione all'ente, per una durata non superiore a due anni, anche di sanzioni interdittive.

Con riferimento al reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, è inoltre prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 quote.

Confisca allargata in caso di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Il provvedimento interviene anche sull'articolo 240-bis c.p., ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, attraverso l'inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali.

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