RdC e PdC per cittadini extra UE, domande da integrare
Pubblicato il 04 dicembre 2019
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Per le domande di RdC e PdC presentate dal mese di aprile 2019 da cittadini extra UE o appartenenti a uno dei Paesi non inclusi nell’allegato al D.I. del 21 ottobre 2019, per le quali è già stata effettuata l’istruttoria ai fini della verifica dei requisiti normativamente previsti per l’accesso al beneficio, sarà disposto il rilascio della carta RdC e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento a Poste Italiane S.p.A. Previa verifica della permanenza dei requisiti, l’INPS provvederà al successivo invio – con cadenza quindicinale - delle eventuali mensilità arretrate maturate.
Diversamente, le domande presentate dai cittadini non appartenenti all’UE, cittadini di uno degli Stati o territori di cui all’allegato al D.I. del 21 ottobre 2019, dovranno essere integrate, da parte del richiedente, con la certificazione dell’autorità estera competente.
A illustrare gli impatti che il predetto Decreto ha apportato sulle domande di RdC e PdC presentate dai cittadini non comunitari è stato l’INPS, con il messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019.
RdC e PdC per cittadini extra UE, certificazione estera
L’art. 2, co. 1-bis del D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha previsto in capo ai cittadini di Stati non appartenenti all’UE di produrre in fase istruttoria, ai fini dell’accoglimento della domanda, una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana.
Tale certificazione ha lo scopo di comprovare i requisiti reddituali e patrimoniali, nonché la composizione del nucleo familiare.
RdC e PdC per cittadini extra UE, esclusione dalla certificazione estera
Tuttavia, non tutti i cittadini extra UE sono soggetti al suddetto adempimento. Infatti, il successivo co. 1-ter del citato art. 2 elenca i casi di esclusione dall’obbligo di presentazione della certificazione, prevedendo che lo stesso non si applichi:
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’UE aventi lo status di rifugiato politico;
- qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
- ai cittadini di Stati non appartenenti all’UE nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni.
RdC e PdC per cittadini extra UE, adottato il Decreto Interministeriale
Al fine di individuare i Paesi i cui cittadini sono esonerati dall’obbligo di presentazione della certificazione, per oggettiva impossibilità di produrre tale documentazione, la norma rimanda all’adozione di un apposito Decreto Interministeriale, con il quale saranno altresì definite le specifiche della documentazione da allegare da parte dei cittadini non comunitari interessati.
In attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 19 novembre 2019 è stato registrato alla Corte di Conti il D.I. del 21 ottobre 2019, il quale ha definito l’ambito di applicazione della norma di cui al predetto co. 1–bis, con le relative modalità attuative.
Quindi, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione esclusivamente i cittadini degli Stati o territori individuati nell’allegato al predetto D.I. che costituisce parte integrante del Decreto medesimo.
RdC e PdC per cittadini extra UE, domande presentate a marzo 2019
Per quanto riguarda le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019, è necessario che i cittadini extra UE integrino le dichiarazioni rese all’atto della domanda. Tali istanze, quindi, resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato al Decreto Interministeriale in commento.
- edotto.com – Edicola del 23 ottobre 2019 - Raccolta domande di RdC/PdC, firmata la convenzione INPS-CAF – Bonaddio
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