Ravvedimento speciale per omessa imposta sugli intrattenimenti?

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Ravvedimento speciale per omessa imposta sugli intrattenimenti?

Con un quesito inoltrato all’Agenzia delle Entrate si chiede se sia possibile accedere all'istituto del ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) per regolarizzare il mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti (Isi).

Ravvedimento speciale

Con risoluzione n. 28 del 19 giugno 2023 il Fisco ha ricordato che nell’ambito della c.d. ''Tregua fiscale'' è stato aggiunto anche un particolare tipo di ravvedimento denominato ''speciale''. Con il ricorso a tale istituto si possono sanare:

  • le violazioni oggetto di ravvedimento operoso, (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) in relazione ai periodi d’imposta 2021 e precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata;
  • le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973), anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Ravvedimento speciale e imposta sugli intrattenimenti

Premesso ciò, l’AdE ricorda che nella Relazione illustrativa all’articolo 21 del decreto legge n. 34/2023 viene affermato come rientrino nell’ambito del ravvedimento speciale tutte le sanzioni regolarizzabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardanti le violazioni commesse nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e nei periodi d'imposta precedenti, rimanendo, però, esclusi i tributi per i quali manca una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento”.

Dunque, l’imposta di Registro o quella sugli intrattenimenti (Isi), essendo privi di dichiarazione, non sono regolarizzabili con il ravvedimento speciale; per queste rimane fermo il ricorso al ravvedimento ordinario.

Diverso il discorso - specifica la risoluzione agenziale n. 28/2023 - per le violazioni riguardanti l’imposta sul valore aggiunto (Iva) negli anni dal 2017 al 2019, in cui la relativa dichiarazione IVA è stata presentata anche se con aliquote errate; in questo caso è ammesso sanare la situazione con il ravvedimento speciale.

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