Rateazione di contributi INPS e premi INAIL con costi più elevati per le imprese

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Rateazione di contributi INPS e premi INAIL con costi più elevati per le imprese

Due circolari pari data (la n. 81 dell’INPS e la n. 42 dell’INAIL del 18 settembre 2023) informano i datori di lavoro e gli operatori del settore che, dal 20 settembre 2023, regolarizzare a rate i debiti contributivi e quelli relativi a premi assicurativi costa di più.

La BCE, con decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, ha infatti aumentato i tassi di interesse per la decima volta da luglio 2022, alzando di 25 punti base i tassi di mutui e prestiti.

I rialzi dell'Eurosistema impattano anche sulla regolarizzazione rateale dei debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi e accessori nonché sulla determinazione delle sanzioni civili previste in caso omesso o ritardato pagamento di contributi o premi.

Sulla base delle ultime determinazioni di INPS e INAIL, vediamo come devono regolarsi imprese e professionisti in caso di accesso alla rateazione dei debiti per contributi previdenziali e premi INAIL dal 20 settembre 2023.

Una tabella operativa darà conto di tutti i tassi di interesse di dilazione e di differimento applicabili dal 21 dicembre 2022.

Interesse di dilazione e di differimento

Come reso noto dall’INPS (circolare n. 81 del 18 settembre 2023), per le rateazioni presentate dal 20 settembre 2023, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi  (articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389) si applica al tasso del 10,50% annuo.

Per le autorizzazioni al differimento del termine di versamento dei contributi si applica il nuovo tasso del 10,50% a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.

Sulla base di quanto comunicato dall’INAIL (circolare n. 42 del 18 settembre 2023) ai piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori presentate dal 20 settembre 2023 si applica il tasso di interesse pari al 10,50%.

Per i piani di ammortamento già emessi e notificati e per le rateazioni in corso continua ad applicarsi il tasso di interesse in vigore alla data di presentazione della domanda.

Tutti i tassi di interesse di dilazione e di differimento applicabili dal 21 dicembre 2022.

Periodo di riferimento

Tasso di interesse

Interesse di dilazione e di differimento (*)

Indicazioni INPS

Dal 21 dicembre 2022 al 7 febbraio 2023

2,50%

8,50%

Circolare n. 133 del 16 dicembre 2022

Dall’8 febbraio 2023 al 21 marzo 2023

3%

9%

Circolare n. 17 dell'8 febbraio 2023

Dal 22 marzo 2023 al 9 maggio 2023

3,50%

9,50%

Circolare n. 31 del 20 marzo 2023

Dal 10 maggio 2023 al 20 giugno 2023

3,75%

9,75%

Circolare n. 44 dell'8 maggio 2023

Dal 21 giugno 2023 al 1° agosto 2023

4%

10%

Circolare n. 56 del 22 giugno 2023

Dal 2 agosto 2023 al 19 settembre 2023

4,25%

10,25%

Circolare n. 71 del 31 luglio 2023

Dal 20 settembre 2023

4,50%

10,50%

Circolare n. 81 del 18 settembre 2023

(*) su base annua

Sanzioni civili

Dal 20 settembre 2023 aumenta anche la misura delle sanzioni civili nel seguente modo:

Fattispecie

Misura della sanzione civile dal 20 settembre 2023

Riferimenti normativi

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie

10% (*)

Articolo 116, comma 8, lettera a), legge 23 dicembre 2000, n. 388

Evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12  mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa

10% (*)

Articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (**)

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

10% (*)

 

Articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

 

(*) In ragione d’anno (tasso del 4,50% maggiorato di 5,5 punti)

(**) In caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Aziende sottoposte a procedure concorsuali

Per le aziende sottoposte a procedure concorsuali valgono le seguenti regole dettate dai Consigli di Amministrazione dell’INPS e dell’INAIL.

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, ha stabilito che
- nell’ipotesi prevista dall’articolo 116, comma 8, lettera a), della citata legge n. 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (tasso del 2,50%);
- nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti (tasso del 4,50%).

 

Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL, con delibera del 17 gennaio 2002, n.13, ha previsto che:
- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP) aumentato di 2 punti percentuali;
- se il tasso ufficiale di riferimento è inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Considerando che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’5,00%, a decorrere dal 20 settembre 2023:
- ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile)
- in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti).
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