Rateazione dei debiti contributivi Inps: notifica, pagamento, revoca

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Rateazione dei debiti contributivi Inps: notifica, pagamento, revoca

Rateazione debiti contributivi: il pagamento dell'importo indicato come prima rata del piano di ammortamento ha effetto di comportamento concludente che equivale alla sottoscrizione del piano stesso.

È una delle precisazioni fornite dall’Inps in materia di gestione delle domande di rateazione con messaggio n. 4627 del 23 dicembre 2022 (non pubblicato nella sezione del sito istituzionale).

Richiesta di dilazione dei debiti contributivi: principio di unicità

Con riferimento al procedimento amministrativo per la gestione delle istanze di pagamento in forma dilazionata, si ricorda in primo luogo che la materia è oggetto della circolare n. 108/2013 e del messaggio n. 2312/2016.

In particolare, in tali documenti di prassi viene definito il principio di unicità della rateazione in capo al medesimo contribuente: ciò implica che la domanda di rateazione unica deve coinvolgere tutti i debiti per contributi e sanzioni in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall'Inps, denunciati dal contribuente stesso e accertati alla data di presentazione dell'istanza medesima.

Acquista, quindi, rilevanza l'estratto contributivo che permette al contribuente e al suo intermediario di determinare l'importo delle partite a debito da inserire nella domanda stessa.

ATTENZIONE: Per il principio di unicità della rateazione, qualora la regolarizzazione non ricomprenda tutte le esposizioni debitorie maturate in capo al richiedente e rilevate nella fase di consolidamento dell'estratto, la sede Inps coinvolta rigetterà l’istanza con la motivazione “mancata regolarizzazione di tutte le Gestioni”.

E’, però, consentito riproporre una nuova istanza di rateazione che comprenda tutti i debiti al fine di integrare la precedente istanza respinta per incompletezza della regolarizzazione.

Notifica e pagamento della prima rata

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto – contenente anche il piano di ammortamento - deve essere notificato al contribuente tramite Pec o raccomandata a/r, quale destinatario degli effetti del provvedimento.

L’atto può essere inviato anche all'intermediario, ma ciò non vale a sostituire la notifica al contribuente.

NOTA BENE: Al ricevimento di tale provvedimento deve seguire il pagamento dell'importo indicato come prima rata del piano di ammortamento, quale comportamento concludente che equivale alla sottoscrizione del piano stesso.

La notifica potrà essere effettuata anche tramite fascicolo elettronico del contribuente a condizione che nella sezione contatti risulti indicato un indirizzo PEC.

Revoca della dilazione

Il Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa prevede espressamente che "il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della rateazione concessa con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento di revoca".

La consecutività va intesa come mancato pagamento di due rate non aventi tra di esse scadenza in successione temporale nell’ambito del piano di ammortamento accordato.

La revoca comporta la contestuale trasmissione all'agente della riscossione sia della parte residua dei crediti oggetto della rateazione revocata, sia dell'eventuale contribuzione corrente per la quale risulti l'inadempimento dell'obbligo del versamento in costanza della rateazione stessa.

AVVERTENZA: Se nel corso della rateazione principale è stata accordata una rateazione breve, il manato pagamento arche di una sola delle rate comporterà la revoca sia della rateazione principale sia della rateazione breve.

Il residuo dovuto sarà chiesto al contribuente con avviso di debito consegnato all'agente della riscossione per le successive attività di recupero.

Qualora sia stato emesso erroneamente un provvedimento di revoca per irregolarità nel versamento delle rate accordate ovvero della contribuzione corrente, le sedi Inps, mediante autotutela, dovranno ripristinare la precedente rateazione per consentire al contribuente di portare a termine il pagamento del debito rateale con il numero di rate non ancora scadute al momento dell'adozione del provvedimento stesso.

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