Rapporto di lavoro dopo cessione ramo d'azienda: competenza al giudice del lavoro

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Rapporto di lavoro dopo cessione ramo d'azienda: competenza al giudice del lavoro

La Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla individuazione del rito applicabile - del lavoro oppure fallimentare - in relazione alle domande di accertamento della cessione di ramo di azienda e del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria, nel caso in cui intervenga, nelle more del giudizio, il fallimento della cessionaria medesima.

Cognizione su trasferimento d’azienda e prosecuzione del rapporto

Va affermata la cognizione del giudice del lavoro rispetto alle domande di accertamento della cessione di ramo di azienda e della continuità del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria.

Così la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 23528 del 27 agosto 2021, rispetto alle domande avanzate da una lavoratrice, dichiarate improcedibili dalla Corte territoriale.

L’interessata aveva agito nei confronti di due società, entrambe dichiarate fallite nel corso del procedimento, al fine di far accertare che tra le stesse fosse intervenuto un trasferimento di ramo d'azienda e che ella avesse diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della cessionaria, con condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni alla professionalità e al pagamento di differenze retributive, essendo intervenuto, nelle more del giudizio, il fallimento della cessionaria.

Secondo la Corte d’appello adita, tuttavia, le domande proposte erano strumentali alla condanna delle parti convenute al pagamento delle differenze retributive e appartenevano alla cognizione del giudice fallimentare.

La lavoratrice si era quindi rivolta alla Suprema corte, censurando la statuizione di improcedibilità adottata dalla Corte di merito.

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Cassazione, la quale ha riconosciuto che si trattava di domande che rivelavano un interesse della ricorrente al riconoscimento e alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa in procedura concorsuale, sia in funzione di una possibile ripresa dell'attività, sia per la coesistenza di diritti non patrimoniali (nella specie per la domanda di risarcimento del danno professionale) e previdenziali, estranei alla realizzazione della par condicio.

Il discrimine tra la sfera di cognizione del giudice del lavoro e del giudice fallimentare – ha spiegato la Corte - è stato tracciato con orientamento ormai consolidato, sulla base delle rispettive speciali prerogative.

In particolare, spettano al giudice del lavoro le controversie aventi ad oggetto lo status del lavoratore, essenzialmente radicato nei principi affermati dagli artt. 4, 35, 36 e 37 Cost., in riferimento al diritto ad una legittima e regolare instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto e alla sua corretta qualificazione e qualità.

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