Quote, un Dpcm per il rinvio
Pubblicato il 02 luglio 2008
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I contribuenti hanno 20 giorni in più per la rideterminazione del costo d’acquisto di partecipazioni e terreni. La scadenza per versare l’imposta sostitutiva e predisporre la perizia sulla stima del nuovo valore fissata per il 30 giugno, slitta al 20 luglio. Lo slittamento (in realtà al 21 luglio, dato che il 20 è domenica) è stato annunciato da un comunicato delle Entrate. In attesa di notizie ufficiali, aumenta la possibilità che il rinvio del termine per la rivalutazione di terreni e partecipazioni non venga inserito in uno dei decreti legge ancora utilizzabili, ma trovi spazio in un Dcpm ad hoc che assumerebbe, però, la veste di una norma di grado inferiore rispetto alla Finanziaria 2008, che aveva sancito il precedente termine di scadenza del 30 giugno. La nuova proroga interesserebbe solo il termine per la redazione e asseverazione della perizia di stima e per il versamento della relativa imposta sostitutiva o della prima rata (art. 1, comma 91, L. 244/07). Rimane fissata al 1° gennaio 2008, invece, la data per stabilire il valore dei beni e l’identificazione dei soggetti che risultano, a quel tempo, possessori. Invariate restano anche le scadenze per il versamento della seconda e terza rata, fissate rispettivamente al 30 giugno 2009 e al 30 giugno 2010. Ancora non è stato chiarito se gli interessi, nella misura del 3%, dovranno essere calcolati sull’intero anno oppure fare riferimento agli 11 mesi e 10 giorni. Con la proroga al 20 luglio sarà necessario rinviare l’atto di vendita per coloro che vogliono cedere il terreno, altrimenti la rivalutazione diverrebbe inefficace in presenza di trasferimento avvenuto. Diversamente, per le partecipazioni è possibile redigere la perizia di stima e pagare l’imposta sostitutiva anche se esse sono già state oggetto di vendita nel corso del 2008, a condizione che il cedente adotti il regime dichiarativo di tassazione dei redditi diversi di natura finanziaria e ne fosse in possesso al 1° gennaio 2008.
L’agenzia delle Entrate con due documenti di prassi di quest’anno ha poi specificato che:
- risoluzione 144/E/2008 - restano confermati i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva (8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni);
- risoluzione 263/E/2008 – lo slittamento al 20 luglio 2008porta in avanti il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso dell’imposta sostitutiva assolta sulla precedente rivalutazione.
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