Legge di Bilancio 2023: la mappa delle novità per le pensioni

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Legge di Bilancio 2023: la mappa delle novità per le pensioni

Rinviando al 2024 l'attesa riforma strutturale del sistema previdenziale, la legge di Bilancio 2023 approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2023 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Legge 29 dicembre 2022 n. 197, GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43) interviene sul tema delle pensioni con misure strumentali e transitorie, alcune delle quali oggetto di acceso dibattito con le parti sociali e i partiti di minoranza.

Come si potrà andare in pensione nel 2023? Come verranno rivalutati i trattamenti pensionistici?

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Pensione anticipata flessibile, Quota 103 (articolo 1, commi 283-285)

La legge di Bilancio 2023 introduce, in via sperimentale per il 2023, un ulteriore canale per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

Si tratta della nuova “pensione anticipata flessibile” ai più nota come Quota 103 in quanto risultato della combinazione di due requisiti ossia il raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni.

La nuova misura di flessibilità pensionistica è attivabile dai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, dai lavoratori autonomi e parasubordinati.

Sono esclusi dal suo ambito di applicazione il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

I soggetti che conseguono il diritto a Quota 103 entro il 31 dicembre 2023 possono presentare domanda di trattamento anche successivamente.

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche che danno diritto all'accesso a Quota 103 sono cumulabili gratuitamente ma solo per periodi assicurativi non coincidenti e alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Per i soggetti la cui pensione sia interamente determinata secondo il sistema contributivo, il cumulo di periodi assicurativi non coincidenti è disciplinato dall'articolo 1 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

La pensione non è cumulabile, fino all'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per i lavoratori privati l'assegno pensionistico decorre:

  • dal 1° aprile 2023 se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022;
  • trascorsi 3 mesi dalla loro maturazione se si maturano i requisiti anagrafici e contributivi dal 1° gennaio 2023.

Per i pubblici dipendenti il trattamento pensionistico decorre:

  • dal 1° agosto 2023 per chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2022, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi;
  • trascorsi 6 mesi dalla loro maturazione e comunque non prima del 1° agosto 2023 per i dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno 6 mesi.

Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

I requisiti previsti per Quota 103 non possono essere considerati ai fini dell'applicazione ai lavoratori degli accordi di isopensione (articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 28 giugno 2012, n. 92); degli istituti di assegno straordinario previsti dai fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) ferma restando specifiche previsioni del fondo; dell'indennità di prepensionamento nell'ambito dei contratti di espansione (articolo 41, comma 5-bis, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (articolo 1, commi 286-287)

Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che pur raggiugendo, entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per Quota 103, prosegue l'attività lavorativa può:

  • rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • e chiedere al datore di lavoro la corresponsione a proprio favore dell'importo corrispondente.

In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della facoltà, l'obbligo di versamento contributivo della quota a carico del lavoratore alle forme assicurative da parte del datore di lavoro.

Le modalità operative saranno definite con decreto.

APE sociale (articolo 1, commi 288-291)

Viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 l’APE sociale, la misura introdotta in via sperimentale dall’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Viene inoltre confermata per il 2023 la possibilità di accedere all’APE sociale per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 3 della legge di Bilancio 2022 che svolgono le attività incluse nell'elenco da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva resta di almeno 32 anni.

Opzione donna (articolo 1, comma 292)

Particolarmente serrato è stato il dibattito su Opzione donna, prorogato con nuovi paletti e requisiti tesi a ridimensionare la platea delle lavoratrici beneficiarie.

La possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato è estesa alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio (nel limite massimo di 2 anni) e che siano in possesso alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

  • assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
  • siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, la domanda di cessazione del servizio può essere presentata entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

Soggetti esposti all’amianto (articolo 1, comma 293)

Dal 1° gennaio 2023:

  • viene elevata dal 15% al 17% la misura percentuale, calcolata sulla rendita già in godimento, della prestazione aggiuntiva erogata dall’INAIL ai soggetti o ai superstiti già titolari di una rendita riconosciuta per una patologia asbesto correlata;
  • viene aumentato da 10.000 a 15.000 euro l’importo della prestazione una tantum che l’INAIL eroga, per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale.

Perequazione delle pensioni (articolo 1, comma 309)

Per gli anni 2023-2024 la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici e di natura assistenziale si applicherà nelle seguenti misure percentuali:

  • 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Pensioni minime (articolo 1, comma 310)

In via eccezionale e transitoria, con decorrenza 1° gennaio 2023, viene riconosciuto un incremento delle pensioni di importo mensile complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS, in pagamento per ciascuna delle mensilità erogate da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

L'incremento transitorio è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 (elevati a 6,4 punti per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e a 2,7 punti per l'anno 2024.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio.

L'incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Enti previdenziali di diritto privato e INPGI (articolo 1, commi 311 e 312)

Le norme di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato, di conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio dovranno essere definite entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP.

Entro 6 mesi dall’adozione di tale decreto, gli enti previdenziali dovranno adottare i regolamenti interni sottoposti a procedura di approvazione.

Viene infine prorogato al 31 gennaio 2023, in luogo del superato termine del 30 giugno 2022, la deadline entro cui l'INPGI dovrà modificare lo statuto e i regolamenti interni per l'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Decorso inutilmente il termine, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta che adotta le modifiche statutarie entro 3 mesi, sottoponendole all’approvazione ministeriale.

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