CCNL abbigliamento industria: al via l’ente bilaterale

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Il rinnovo del CCNL abbigliamento industria 2024-2027 introduce un elemento di rilevante impatto sistemico per il settore: l’istituzione dell’Ente Bilaterale Moda, prevista dal Protocollo n. 10.

L’intervento si colloca in un contesto normativo in cui la contrattazione collettiva nazionale assume un ruolo centrale nella regolazione dei rapporti di lavoro e nella costruzione di strumenti integrativi rispetto alle tutele pubbliche.

Il CCNL 2024-2027, attraverso il Protocollo n. 10, non si limita peraltro ad aggiornare gli istituti economici e normativi, ma introduce un modello strutturato di cooperazione tra le Parti sociali finalizzato alla creazione di un sistema integrato di servizi a favore delle imprese e dei lavoratori del comparto tessile, abbigliamento e moda.

Il Protocollo n. 10 formalizza dunque l’impegno delle Parti a costituire un nuovo ente di settore, denominato Ente Bilaterale Moda, con compiti specifici e con una propria autonomia organizzativa.

Vediamo di che si tratta.

Finalità

La finalità del sistema di bilateralità delineato dal CCNL abbigliamento industria 2024-2027 è duplice:

  • da un lato, potenziare le relazioni industriali di settore, attraverso strumenti condivisi di analisi, programmazione e intervento;
  • dall’altro lato, sviluppare un sistema di welfare contrattuale integrato, in coordinamento con gli enti già operativi nel comparto, quali Previmoda (previdenza complementare) e Sanimoda (assistenza sanitaria integrativa).

Il modello bilaterale assume, pertanto, una funzione strategica: non si tratta esclusivamente di un organismo di rappresentanza ma di una struttura operativa dotata di risorse dedicate, finalizzata alla progettazione e all’erogazione di servizi concreti per aziende e lavoratori. In questo senso, l’Ente Bilaterale Moda costituisce uno strumento di governance settoriale idoneo a favorire lo sviluppo, la formazione e l’innovazione nel comparto tessile, abbigliamento e moda.

Il ruolo delle Parti sociali firmatarie è centrale: Confindustria moda, in rappresentanza delle imprese, e le organizzazioni sindacali nazionali Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil in rappresentanza dei lavoratori, hanno scelto di operare in forma condivisa rafforzando la legittimazione dell’Ente e consolidando il principio di partecipazione paritetica nella gestione degli strumenti contrattuali.

Costituzione dell’Ente Bilaterale Moda

La costituzione dell’Ente Bilaterale Moda segna l’avvio di una nuova fase per il settore, caratterizzata da una maggiore integrazione tra strumenti di welfare, formazione e supporto alle imprese.

Sotto il profilo giuridico-organizzativo, l’Ente Bilaterale Moda presenta una natura paritetica: ciò significa che la governance dell’ente è affidata in misura equilibrata ai rappresentanti delle imprese e a quelli dei lavoratori.

La decorrenza operativa dell’Ente Bilaterale Moda è strettamente collegata agli adempimenti contributivi previsti dal CCNL Tessile 2024-2027, tra cui il contributo una tantum per la costituzione e il contributo annuale ordinario per il finanziamento delle attività statutarie: l’effettiva operatività dell’ente è quindi sostenuta da un sistema di contribuzione obbligatoria a carico delle imprese che applicano il contratto collettivo, con una quota specifica a carico dei lavoratori per il contributo ordinario.

L’importanza dell’Ente Bilaterale Moda deve essere valutata non solo in relazione agli obblighi contributivi, ma soprattutto in funzione del suo ruolo nel completamento del sistema welfare moda: l’ente è infatti chiamato a operare in sinergia con Previmoda e Sanimoda, con l’obiettivo di costruire un sistema coordinato di tutele integrative che rafforzi la competitività delle imprese e la protezione sociale dei lavoratori.

Funzioni e attività dell’Ente

Le funzioni attribuite all’Ente Bilaterale Moda non si limitano alla mera gestione amministrativa delle risorse, ma si estendono a compiti di supporto strategico, coordinamento istituzionale e sviluppo di servizi a favore delle imprese e dei lavoratori del comparto tessile, abbigliamento e moda.

La configurazione dell’Ente risponde infatti ad una logica di sistema: integrare strumenti già esistenti, promuovere nuove iniziative e creare un modello strutturato di bilateralità capace di incidere concretamente sulla competitività delle imprese e sulla qualità delle tutele per i lavoratori.

Supporto istituzionale e relazioni industriali

Tra le principali funzioni dell’Ente rientra il supporto alle attività dell’Osservatorio nazionale di settore e dell’Organismo nazionale per la formazione, entrambi previsti dal contratto collettivo.

L’Osservatorio nazionale di settore rappresenta uno strumento tecnico di analisi e monitoraggio delle dinamiche economiche, occupazionali e produttive del comparto tessile, abbigliamento e moda. L’Ente Bilaterale Moda fornisce dunque supporto organizzativo e operativo all’Osservatorio, contribuendo alla raccolta e all’elaborazione di dati relativi, ad esempio:

  • all’andamento dell’occupazione;
  • ai fabbisogni professionali emergenti;
  • ai processi di innovazione tecnologica;
  • alle trasformazioni della filiera produttiva.

Il supporto all’Osservatorio nazionale consente alle Parti sociali di disporre di informazioni aggiornate e strutturate, utili per orientare le politiche contrattuali e le strategie di sviluppo settoriale. In questo senso, l’Ente Bilaterale Moda assume una funzione di raccordo tra analisi tecnica e decisione negoziale.

Parallelamente, l’Ente Bilaterale Moda opera a sostegno dell’Organismo nazionale per la formazione. L’intervento in ambito formativo riveste un’importanza strategica per un settore caratterizzato da elevata specializzazione professionale e da continui processi di innovazione. Il coordinamento delle iniziative formative consente di:

  • individuare i fabbisogni di aggiornamento delle competenze;
  • promuovere percorsi di riqualificazione professionale;
  • favorire l’adeguamento delle competenze alle evoluzioni tecnologiche e organizzative.

Integrazione del welfare contrattuale

Una delle funzioni più rilevanti dell’Ente Bilaterale Moda riguarda però la costruzione e il coordinamento del Sistema Welfare Moda, modello integrato di prestazioni contrattuali che affianca e completa le tutele pubbliche.

L’Ente Bilaterale opera in stretta sinergia con:

  • Previmoda, fondo di previdenza complementare di settore;
  • Sanimoda, fondo di assistenza sanitaria integrativa.

Il coordinamento con Previmoda consente di rafforzare la diffusione della previdenza complementare nel settore tessile, abbigliamento e moda, strumento essenziale per integrare il trattamento pensionistico obbligatorio soprattutto in un contesto caratterizzato da dinamiche demografiche e da riforme del sistema pensionistico pubblico. L’Ente Bilaterale Moda contribuisce dunque alla promozione e al consolidamento della cultura previdenziale, favorendo una maggiore adesione ai fondi di categoria.

Il coordinamento con Sanimoda, invece, mira a potenziare il sistema di sanità integrativa garantendo ai lavoratori del settore l’accesso a prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto al Servizio sanitario nazionale. L’integrazione tra le attività dell’Ente Bilaterale Moda e quelle di Sanimoda consente di strutturare un’offerta di welfare coerente, evitando sovrapposizioni e valorizzando le sinergie operative.

L’Ente Bilaterale Moda, in questo quadro, non sostituisce i fondi esistenti, ma svolge una funzione di integrazione e sviluppo, configurandosi come elemento di raccordo tra le diverse componenti del welfare di settore.

Nuovi servizi socio-assistenziali

Oltre alle funzioni di coordinamento istituzionale e di integrazione del welfare, l’Ente Bilaterale Moda è chiamato ad attivare nuovi servizi di natura socio-assistenziale, previsione che amplia significativamente il perimetro di intervento dell’ente e rafforza la dimensione operativa della bilateralità.

Gli ambiti di intervento dei servizi socio-assistenziali potranno includere, in coerenza con le finalità statutarie:

  • misure di sostegno al reddito complementari rispetto agli ammortizzatori sociali pubblici;
  • iniziative di supporto in situazioni di particolare vulnerabilità;
  • progetti di conciliazione tra vita professionale e vita privata;
  • servizi informativi e di assistenza per imprese e lavoratori in relazione agli istituti contrattuali.

Destinatari

I beneficiari delle attività dell’Ente Bilaterale Moda sono:

  • le aziende che applicano il CCNL abbigliamento industria, in regola con gli obblighi contributivi;
  • i lavoratori dipendenti del settore, anch’essi nei limiti delle condizioni previste dal contratto collettivo.

La previsione di un accesso alle prestazioni subordinato alla regolarità contributiva rafforza la natura contrattuale dell’Ente Bilaterale Moda e incentiva il rispetto degli obblighi previsti dal CCNL.

Contributo una tantum

Il CCNL Abbigliamento industria 2024-2027 prevede, tra gli adempimenti a carico delle imprese, un contributo una tantum finalizzato alla costituzione e alla prima attivazione dellEnte Bilaterale Moda, strumento essenziale per garantire l’avvio operativo dell’ente e per sostenere le attività istituzionali previste dal Protocollo n. 10.

La natura del contributo una tantum è espressamente qualificata come adempimento contrattuale obbligatorio: ne consegue che tutte le aziende che applicano il CCNL sono tenute al versamento secondo le modalità e le scadenze stabilite dalle Parti sociali. La regolarità contributiva assume rilievo anche ai fini dell’accesso alle future prestazioni e ai servizi erogati dall’Ente Bilaterale Moda.

Importo e base di calcolo

L’importo del contributo una tantum è fissato in 6,00 euro per ogni addetto a tempo indeterminato, ed il parametro di riferimento per la determinazione dell’importo complessivo dovuto è costituito dal numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio 2025.

La scelta di una data certa e predeterminata risponde all’esigenza di garantire uniformità e oggettività nella quantificazione del contributo. Le imprese devono pertanto verificare la consistenza dell’organico a tempo indeterminato risultante al 1° gennaio 2025 e moltiplicare tale numero per l’importo unitario di 6,00 euro.

A titolo esemplificativo, un’azienda con 50 lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2025 sarà tenuta a versare un contributo una tantum pari a 300,00 euro (50 x 6,00 euro). Tale modalità di calcolo è lineare e non prevede riproporzionamenti legati all’orario di lavoro o ad altri parametri.

La definizione chiara della base di calcolo è fondamentale per evitare errori interpretativi e per assicurare una corretta gestione amministrativa dell’adempimento. Le imprese sono pertanto chiamate a effettuare una ricognizione puntuale del personale in forza alla data indicata, distinguendo correttamente le categorie incluse e quelle escluse dal computo.

Soggetti inclusi ed esclusi nel conteggio

Nel conteggio devono essere inclusi:

  • lavoratori a tempo indeterminato: rientrano tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dalla qualifica o dal livello di inquadramento, purché in forza al 1° gennaio 2025;
  • apprendisti: gli apprendisti, se assunti con contratto di apprendistato a tempo indeterminato, devono essere computati ai fini del contributo. Il contratto di apprendistato, pur avendo una componente formativa, costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e rientra pertanto nella base di calcolo;
  • lavoratori a domicilio: i lavoratori a domicilio con contratto a tempo indeterminato devono essere inclusi nel computo, in quanto titolari di un rapporto di lavoro subordinato stabile;
  • lavoratori part-time: i lavoratori a tempo parziale devono essere conteggiati senza alcun riproporzionamento in base all’orario di lavoro. Ciò significa che un lavoratore part-time è considerato al pari di un lavoratore full-time ai fini della determinazione del contributo una tantum;
  • lavoratori sospesi con diritto alla conservazione del posto o in aspettativa: devono essere inclusi anche i lavoratori temporaneamente sospesi dall’attività lavorativa, purché il rapporto di lavoro sia ancora in essere e sussista il diritto alla conservazione del posto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i lavoratori in congedo o in aspettativa non retribuita.

Lavoratori da escludere

Devono essere invece esclusi dal conteggio:

  • lavoratori a tempo determinato: i dipendenti assunti con contratto a termine non rientrano nella base di calcolo, anche se in forza alla data del 1° gennaio 2025. Il carattere temporaneo del rapporto giustifica l’esclusione;
  • lavoratori somministrati, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato: i lavoratori somministrati sono formalmente dipendenti dell’agenzia di somministrazione e non dell’azienda utilizzatrice. Per tale motivo non devono essere computati dall’impresa presso cui prestano attività;
  • dirigenti: i dirigenti sono espressamente esclusi dal computo del contributo una tantum per l’Ente Bilaterale Moda, in coerenza con l’autonoma disciplina contrattuale che li riguarda.

Come e quando versare il contributo

Il contributo una tantum per la costituzione dell’Ente Bilaterale Moda deve essere versato entro il 20 febbraio 2026.

La modalità di versamento individuata dalle Parti sociali è il bonifico bancario, secondo le coordinate e le istruzioni operative che saranno comunicate dall’Ente stesso.

Le imprese del settore tessile, abbigliamento e moda dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle comunicazioni ufficiali dell’Ente Bilaterale Moda, che specificheranno:

  • le coordinate bancarie per l’accredito;
  • la causale da indicare nel bonifico;
  • eventuali codici identificativi aziendali;
  • la documentazione da trasmettere a supporto del versamento.

La tempestività del versamento assume rilievo anche sotto il profilo sostanziale: il CCNL qualifica il contributo come obbligatorio e stabilisce che le prestazioni attivate dall’Ente Bilaterale Moda saranno fruibili esclusivamente dalle aziende in regola con la contribuzione. Pertanto, il mancato rispetto della scadenza del 20 febbraio 2026 potrebbe incidere sull’accesso ai servizi e alle iniziative promosse dall’ente.

Trattamento fiscale e contributo di solidarietà INPS

Sotto il profilo fiscale, il contributo versato all’Ente Bilaterale Moda è qualificato come costo interamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi, elemento che consente alle imprese di considerare l’importo versato come componente negativo di reddito secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.

Oltre alla deducibilità fiscale, occorre considerare il profilo previdenziale: in relazione agli scopi statutari dell’Ente Bilaterale Moda, è prevista l’applicazione del contributo di solidarietà del 10%, da versare all’INPS, onere aggiuntivo rispetto all’importo nominale dovuto all’ente bilaterale che deve essere calcolato secondo le indicazioni fornite dagli enti competenti.

Contributo annuale ordinario

Accanto al contributo una tantum per la costituzione dell’Ente Bilaterale Moda, il CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda Industria 2024-2027 introduce un contributo annuale ordinario destinato al finanziamento delle attività statutarie dell’ente a regime pari a 6,00 euro annui per ogni addetto a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ciascun anno.

L’importo è ripartito come segue:

  • 5,00 euro a carico dell’azienda;
  • 1,00 euro a carico del lavoratore.

Dal punto di vista operativo, l’azienda è responsabile del versamento complessivo, comprensivo della quota a carico del lavoratore. La quota di 1,00 euro dovrà essere trattenuta in busta paga secondo le modalità che saranno definite in sede applicativa, assicurando la corretta evidenza contabile e contributiva.

Base occupazionale di riferimento

Analogamente a quanto previsto per il contributo una tantum, anche per il contributo annuale ordinario la base di calcolo è costituita dai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno, criterio che garantisce stabilità e certezza nella determinazione dell’importo dovuto, evitando variazioni legate a fluttuazioni intervenute nel corso dell’anno.

Nel computo devono essere inclusi i lavoratori a tempo indeterminato secondo le regole già illustrate per il contributo una tantum, con esclusione dei lavoratori a tempo determinato, dei somministrati e dei dirigenti. Anche per il contributo annuale ordinario, i lavoratori part-time sono conteggiati senza riproporzionamento.

Le imprese dovranno pertanto aggiornare annualmente i propri dati occupazionali al 1° gennaio, verificando con precisione il numero dei lavoratori computabili ai fini del contributo.

Scadenza 2026

Per l’anno 2026, il contributo annuale ordinario dovrà essere versato entro il 20 luglio 2026. La scadenza intermedia rispetto all’anno solare consente di coordinare il nuovo adempimento con il calendario amministrativo aziendale.

L’integrazione del contributo annuale ordinario nei processi amministrativi aziendali è essenziale per garantire continuità nella contribuzione e per mantenere l’accesso alle prestazioni dell’Ente Bilaterale Moda.

Conseguenze della mancata contribuzione

Come accennato, il contratto collettivo stabilisce in modo chiaro che il contributo all’Ente Bilaterale Moda costituisce un adempimento contrattuale a carico delle aziende che applicano il CCNL abbigliamento industria. Di conseguenza, la mancata contribuzione non può essere considerata una scelta discrezionale dell’impresa, ma configura un inadempimento rispetto agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La natura obbligatoria del contributo comporta diverse implicazioni:

  • l’azienda è tenuta a versare gli importi dovuti entro le scadenze stabilite;
  • il contributo deve essere correttamente contabilizzato e, ove previsto, assoggettato agli oneri fiscali e previdenziali correlati;
  • l’adempimento deve essere documentabile in caso di verifiche o controlli

In breve

Tipologia di contributo

Importo

Soggetti interessati

Base di calcolo

Scadenza versamento

Ripartizione costo

Trattamento fiscale

Contributo una tantum (costituzione E.B.M.)

6,00 € per addetto

Aziende che applicano il CCNL Tessile, Abbigliamento e Moda

Lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2025

20 febbraio 2026

Interamente a carico dell’azienda

Costo deducibile; contributo di solidarietà INPS 10%

Contributo annuale ordinario (dal 2026)

6,00 € per addetto

Aziende e lavoratori del settore

Lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio di ogni anno

20 luglio 2026 (per il primo anno di applicazione)

5,00 € azienda + 1,00 € lavoratore

Costo deducibile per la quota aziendale

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