Quando derogare all'affidamento condiviso

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Nel testo dell'importante sentenza n. 17191, depositata lo scorso 11 agosto 2011, la Prima sezione civile della Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un padre avverso la decisione con cui i giudici di secondo grado gli avevano addebitato la separazione dalla moglie affidando, altresì, a quest'ultima, in via esclusiva, la figlia minore in considerazione del fatto che l'uomo, soggetto ad una dipendenza ancora irrisolta nei confronti della madre, aveva violato l'obbligo di assistenza morale verso la moglie. Secondo la Corte, l'affidamento condiviso della figlia, in un contesto del genere, avrebbe potuto creare effetti pregiudizievoli allo sviluppo psicologico di quest'ultima e ciò “sia in positivo (con riguardo alla capacità genitoriale della madre) sia in negativo (con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la famiglia d'origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della ex moglie”.

Di seguito altri due casi in cui i giudici, di Cassazione e di merito, hanno ritenuto legittimo derogare al principio della bigenitorialità ed al conseguente regime dell'affido condiviso, sostenendo che quest'ultimo avrebbe potuto pregiudicare la serenità dei figli.

In un caso, di cui si è occupata la Suprema corte con la sentenza n. 8548 del 2011, i comportamenti del coniuge che non rispetti la personalità dell'altro partner, aggredendo i beni ed i diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale, ed “oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner”, possono costituire un fondato elemento per addebitare la separazione ed escludere l'affido condiviso delle due figlie.

Altra situazione è quella disciplinata dal Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 322 del 2011. In questo caso, i giudici di merito hanno deciso di non omologare l'accordo sull'affido condiviso dei minori deciso dai coniugi ritenendo che tale assetto non risultasse “ancora preponderante e adeguatamente rassicurante” per l'equilibrio e la serenità dei figli. Nella specie, è stato disposto un periodo di collocamento dei figli minori in un ambiente estraneo alla famiglia, e ciò in considerazione del fatto che i genitori non erano da ritenere idonei “a causa della forte conflittualità tra di essi sussistente e dell'atteggiamento connotato da trascuratezza assunto nei confronti della prole, nonostante una positiva evoluzione nei rapporti di coppia e familiare e un apprezzabile rasserenamento”.
Allegati Links Anche in
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – Priorità ai minori
  • ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VIII – La personalità conta

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