PTT: impugnative di ordinanze cautelari, deposito online

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PTT: impugnative di ordinanze cautelari, deposito online

Sono state implementate le funzionalità del Processo Tributario Telematico (PTT) per quanto riguarda le impugnative delle ordinanze cautelari di primo grado.

E' quanto si legge in una nota pubblicata sul nuovo portale del Dipartimento della Giustizia tributaria, attivo dal 1° febbraio 2024.

In particolare, sono state aggiunte, nel sistema, le voci selezionabili al momento della scelta della tipologia degli atti da depositare, di modo da permettere il deposito digitale delle impugnative proposte avverso le ordinanze cautelari delle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.

L’adeguamento - si rammenta -  si è reso necessario per dare attuazione alle nuove disposizioni in materia di contenzioso tributario, per come introdotte dal D. Lgs. n. 220/2023.

Alla luce delle nuove previsioni, infatti, l'ordinanza cautelare collegiale emessa dalla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado può essere impugnata davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.

L 'ordinanza cautelare emessa dal giudice monocratico, invece, è impugnabile solo con reclamo innanzi alla medesima Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione collegiale.

Nella nota viene altresì precisato che tali impugnative:

  • si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso notificato dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 220/2023 (vale a dire dal 4 gennaio 2024).
  • non sono soggette al pagamento del CUT.

Deposito telematico delle nuove impugnative a ordinanze cautelari

Di seguito le istruzioni per procedere con il deposito delle nuove impugnative.

Occorre collegarsi nella home page del PTT e selezionare, dalla voce INVIO NIR - RICORSO - ALTRI ATTI, la Corte di Giustizia Tributaria competente e la tipologia di deposito.

Nel dettaglio:

  • per i reclami innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, occorre selezionare "Impugnativa ordinanza sospensione monocratica di primo grado";
  • per le impugnazioni innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, va selezionata la voce "Impugnativa ordinanza sospensione collegiale di primo grado".

A questo punto, occorrerà inserire i dati necessari per il deposito che verranno indicati dal sistema, tramite una sequenza di schede.

Tra i dati da inserire, quelli relativi al ricorso di merito (RG del ricorso; estremi dell’ordinanza cautelare da impugnare).

NOTA BENE: Anche per le nuove impugnative, come per il deposito degli atti principali, è obbligatoria l'apposizione della firma digitale mentre per gli eventuali allegati la sottoscrizione digitale rimane facoltativa.

Una volta terminata la procedura di deposito e relativi controlli di validità sui file trasmessi, verrà assegnato, dal sistema, un numero di registro generale (che - viene precisato - per questa tipologia di procedimenti sarà convenzionalmente superiore a 200.000).

I dettagli operativi delle nuove funzionalità sono illustrati in apposita guida pubblicata sul sito di Assistenza ai servizi online del Dipartimento della giustizia tributaria.

Giustizia Tributaria: nuove PEC attive dal 5 febbraio

Da segnalare, altresì, che con nota del 5 febbraio 2024, pubblicata sempre sul nuovo sito del Dipartimento della Giustizia tributaria, viene data notizia dell'attivazione delle nuove caselle di Posta Elettronica Certificata del Dipartimento della giustizia tributaria.

Queste le seguenti caselle PEC utilizzabili dagli utenti:

  • dgt.direzionegenerale@pec.mef.gov.it, per le comunicazioni ufficiali e per l’invio di documentazione inerente le attività istituzionali del Dipartimento.
  • dgt.assistenzatecnica@pec.mef.gov.it, per i procedimenti amministrativi concernenti la gestione dell’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica del contribuente nel processo tributario;
  • dgt.concorsi@pec.mef.gov.it, per i procedimenti amministrativi concernenti le procedure concorsuali di selezione e reclutamento dei magistrati tributari.

Dalla stessa data del 5 febbraio 2024, le preesistenti PEC "non dovranno più essere utilizzate per le comunicazioni ufficiali" con il Dipartimento della giustizia tributaria.

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