Provvigioni alle società tra agenti e rappresentanti: esclusione del privilegio

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Secondo quanto previsto dall’art. 1742, primo comma del Codice Civile, il contratto di agenzia consiste in un accordo mediante il quale una parte, denominata agente, assume stabilmente l’incarico di promuovere affari per conto dell’altra parte, definita preponente, all’interno di una specifica zona geografica, dietro corresponsione di un compenso noto come provvigione. Una caratteristica fondamentale di tale contratto è la necessità che esso sia formalizzato per iscritto

L’agente svolge quindi il ruolo di collaboratore autonomo incaricato della promozione commerciale per un’impresa preponente. 

In tal senso, il contratto di agenzia si inquadra tra le forme di distribuzione indiretta, nelle quali l’impresa produttrice si avvale di intermediari indipendenti per posizionare i propri prodotti sul mercato, mantenendo tuttavia la responsabilità del rischio connesso alla rivendita. 

Gli obblighi reciproci delle parti sono disciplinati non solo dalle disposizioni del Codice Civile ma anche dagli accordi economici collettivi; nondimeno, gran parte della regolamentazione degli stessi deriva dall’autonomia privata delle parti contraenti.

Tra le clausole contrattuali più rilevanti figura quella che impone al preponente l’obbligo di corrispondere all’agente le provvigioni relative a tutti gli affari conclusi grazie al suo intervento.

La figura dell’agente e del rappresentante

L’agente o rappresentante è definito come il professionista incaricato di promuovere la distribuzione e la vendita dei prodotti e servizi aziendali. Tale figura rappresenta un’attività autonoma, che può essere svolta nelle seguenti forme giuridiche: 

  • ditta individuale; 
  • società di persone; 
  • società di capitali. 

Nelle prime due forme prevale l’aspetto personale, mentre nell’ultima predomina l’elemento patrimoniale.

Diritti dell’agente

Senza entrare nel dettaglio delle diverse situazioni che disciplinano i diritti dell’agente, per gli scopi qui rilevanti si può affermare che l’agente ha diritto a percepire la provvigione ogni qualvolta un affare specifico venga concluso grazie al suo intervento, come stabilito dall’articolo 1748, primo comma, del codice civile (" Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa con il suo intervento").

Determinazione delle provvigioni

La determinazione delle provvigioni è lasciata alla libera autonomia delle parti; pertanto, il giudice non ha facoltà di valutare la congruità della provvigione né di ridurla sulla base dell’equità.

L’intervento del giudice è tuttavia consentito nei seguenti casi:

  • quando l’importo del compenso stabilito contrattualmente risulti irrisorio;
  • quando l’importo del compenso previsto sia meramente simbolico.

Eventi straordinari

Durante la validità del contratto di agenzia, non è raro che la ditta mandante venga sottoposta a una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

In tali situazioni, il rapporto di agenzia sarà soggetto a una specifica risoluzione con la conseguente determinazione del credito spettante all’agente. L’articolo 2751-bis del codice civile, al comma 3, stabilisce infatti che i crediti degli agenti nelle procedure concorsuali riguardanti le mandanti, quali fallimento o concordato preventivo, godono di privilegio con priorità rispetto ai crediti chirografari.

Privilegio sul credito vantato

Nell’ambito delle distinzioni tra agenti e rappresentanti che operano in forma prevalentemente personale, quali persone fisiche e imprese familiari, e quelli che svolgono tale attività in forma collettiva, si discute la possibile estensione del privilegio relativo al credito previsto dall’articolo 2751-bis del codice civile a queste ultime categorie di imprese.

È importante sottolineare che solo per i crediti privilegiati esistono concrete possibilità di soddisfazione totale o parziale; al contrario, per i crediti chirografari le probabilità sono pressoché inesistenti o, in casi molto rari, limitate a una soddisfazione parziale di entità minima.

Figure ammesse al privilegio

L’articolo 2751-bis del codice civile, intitolato “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane”, al comma 3) stabilisce che sono soggette a privilegio generale sui mobili "le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo". 

Da tale disposizione si deduce che rientrano nel privilegio generale:

  • le provvigioni maturate dall’agente nell’ultimo anno di attività nei confronti della ditta mandante,
  • tutte le indennità spettanti in relazione alla cessazione del rapporto di agenzia.

La norma, nella sua formulazione e denominazione, sottolinea che il privilegio generale previsto non è basato sulla qualifica soggettiva del creditore ma sulla natura del rapporto giuridico; pertanto esclude la possibilità che tale privilegio sia riconosciuto alle società di capitali.

Alla luce di ciò, nonché in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidato espresso dalla Corte Costituzionale, dalle Sezioni Unite e dalle sezioni semplici della Corte di Cassazione, si può affermare che il privilegio generale concerne esclusivamente i crediti vantati da:

  • imprese individuali;
  • imprese familiari;
  • società di persone.

Ulteriore chiarimento definitivo è stato fornito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione depositata il 16 dicembre 2013 n.  27986, la quale ha risolto un contrasto interpretativo rilevante per gli agenti e rappresentanti operanti in forma societaria.

Statuizione delle SSUU della Suprema corte

La pronuncia sopra citata ha confermato che l’articolo 2751-bis, comma 3, del codice civile riconosce ai crediti degli agenti nelle procedure concorsuali delle mandanti - quali fallimento o concordato - il beneficio del privilegio con preferenza rispetto ai creditori chirografari.

È stato inoltre precisato che i crediti degli agenti costituiti in forma di società di capitale non possono beneficiare del suddetto privilegio, essendo invece destinati all’inclusione nel ceto chirografario nelle procedure concorsuali avviate contro le rispettive preponenti. 

La sentenza ha altresì affermato che ai crediti vantati dalle agenzie costituite in società di persone spetta il riconoscimento del privilegio in sede concorsuale, enunciando il seguente principio di diritto: "hanno privilegio generale sui mobili i crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo, va interpretata, in conformità col dettato della Costituzione ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751 bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che esercitanti l'attività di agente e che il privilegio può spettare invece all’agente costituito in società di persone".

Osservazioni

Il diniego dell’accesso al privilegio generale per le società che operano come società di capitali, sebbene possa apparire economicamente discutibile, trova una solida giustificazione giuridica nelle seguenti considerazioni: 

  • il privilegio generale è riconosciuto esclusivamente ai crediti relativi alle provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e non a quelli dovuti all’agente; 
  • è legittima e conforme ai principi costituzionali l’esclusione, prevista dall’articolo 2751-bis, n. 3, del codice civile, dei crediti vantati dalle società di capitali; 
  • il privilegio previsto dall’articolo 2457-bis del codice civile si applica a tutti i crediti derivanti da prestazioni lavorative volte a garantire il sostentamento del lavoratore e della sua famiglia; 
  • l’estensione di tale privilegio alle persone giuridiche risulterebbe ingiusta, in quanto queste ultime godono di un’autonomia patrimoniale distinta rispetto a quella dei singoli soci e non destinano il patrimonio sociale al sostentamento personale o familiare.

Conclusioni

La normativa codicistica attualmente in vigore riguardante il rapporto di agenzia è stata introdotta con il recepimento nel nostro ordinamento della direttiva comunitaria 86/853. Tale direttiva definisce l’agente come “la persona che, in qualità di intermediario indipendente (...)”, conclude affari su incarico del preponente. 

La dottrina sottolinea come la distinzione tra agente individuale e agente societario risulti ormai superata, poiché la direttiva fa riferimento alla “persona”, includendo pertanto sia la persona fisica sia quella giuridica. 

Considerando che al momento tale distinzione permane, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli agenti su questo aspetto, soprattutto alla luce del crescente numero di mandanti che versano in una situazione di dissesto irreversibile, che inevitabilmente conduce alla liquidazione giudiziale. 

Di conseguenza, nella costituzione o modifica della forma societaria con cui si opera, gli agenti organizzati sotto forma di società di capitali sono invitati a valutare attentamente - unitamente alle altre specifiche esigenze della loro attività - l’opportunità di adottare forme societarie alternative, quali ad esempio la società in nome collettivo (s.n.c.) o la società in accomandita semplice (s.a.s.), anche attraverso una eventuale trasformazione dell’attuale società a responsabilità limitata (s.r.l.), qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di preservare il diritto alla riscossione dell’eventuale indennità di fine rapporto maturata nel tempo.

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