Prova rigorosa per escludere la tassazione sulle plusvalenze

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La Commissione tributaria provinciale di Genova, con sentenza n. 207/13/2013, ha rigettato il ricorso con cui un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento volto al recupero a tassazione di una plusvalenza proveniente da una cessione immobiliare.

Il ricorrente si era era opposto al provvedimento assumendo che, poiché l'acquisto aveva riguardato un'unità immobiliare poi adibita ad abitazione principale nei cinque anni successivi all'acquisto medesimo, lo stesso era da considerarsi escluso dagli obblighi di dichiarazione delle plusvalenze ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir.

I documenti depositati dallo stesso per dimostrare questa circostanza sono stati, tuttavia, ritenuti carenti e inadeguati dai giudici provinciali i quali hanno ricordato come l'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione, oltre ad incombere sul soggetto che vuole beneficiarne, deve essere rigorosa.
Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 6 - La prova carente giustifica il recupero sulla plusvalenza

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