Prova del danno biologico, con certificati di medici privati
Pubblicato il 22 novembre 2017
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Ha errato la Corte territoriale a non riconoscere il danno biologico subito da un bambino in occasione di un incidente avvenuto a scuola, solo perché certificato da medici privati mediante relazioni non asseverate da giuramento.
Invero la provenienza di certificazioni mediche da strutture pubbliche, quanto la loro asseverazione con giuramento, non costituiscono requisiti necessari perché le stesse possano essere prese in considerazione quale elemento di prova documentale a sostegno dei fatti che richiedano un accertamento sanitario, potendo al di più incidere sull’attendibilità del loro contenuto.
A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione civile, accogliendo il ricorso dei genitori di un bambino che si era fatto male durante l’orario di scuola, volto ad ottenere il risarcimento del danno anche biologico da parte dell’istituto scolastico. La domanda era stata dapprima respinta sia in primo che in secondo grado, con provvedimento tuttavia censurato dalla Corte Suprema, laddove i giudici d’appello avevano del tutto omesso di prendere in considerazione le certificazioni prodotte dai medici privati e non asseverate da giuramento, quando invece avrebbero tutt'al più potuto valutarne negativamente l’efficacia probatoria ad esito del loro esame.
Per di più, trattandosi di una situazione in cui l’unico mezzo per accertare e valutare i fatti allegati era la consulenza tecnica d’ufficio (peraltro espressamente richiesta) – si legge ancora nell’ordinanza n. 27574 del 21 novembre 2017 – la Corte territoriale avrebbe dovuto certamente disporla, e non rigettare la relativa domanda sulla base della contestazione del difetto di prova del danno biologico permanente. In tal modo, difatti, è stata effettivamente preclusa agli attori la possibilità di assolvere il relativo onere probatorio su di essi gravante.
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