Protezione dei testimoni di giustizia e tutela degli orfani di crimini domestici
Pubblicato il 22 dicembre 2017
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Testi definitivamente approvati
L’Aula del Senato, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha approvato, in via definitiva, due disegni di legge, rispettivamente sulla protezione dei testimoni di giustizia e sugli orfani di crimini domestici.
Protezione dei testimoni di giustizia
Il primo provvedimento detta, in primo luogo, le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, intervenendo con una puntuale definizione di tali soggetti.
Per testimone di giustizia si intende chi:
- renda dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, che siano di rilievo per le indagini o per il giudizio, nell'ambito di un processo penale;
- assuma, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;
- non abbia riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non abbia rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni;
- non sia o non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o a un procedimento in corso nei suoi confronti per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione da cui emerga una attuale pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;
- si trovi in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela.
Le speciali misure di protezione previste dal testo vengono applicate a questi soggetti, nonché, se ritenute necessarie, anche ai soggetti (denominati “altri protetti”) che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia.
Misure di protezione
Le misure di protezione specificamente sancite possono consistere in:
- misure di tutela (tra le quali: misure di vigilanza e protezione; predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende; misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza; trasferimento in luoghi protetti; speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico; utilizzazione di documenti di copertura; cambiamento delle generalità);
- misure di sostegno economico (pagamento delle spese sostenute in conseguenza delle speciali misure di protezione; assegno periodico in caso di impossibilità di svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese; sistemazione alloggiativa; pagamento delle spese per esigenze sanitarie; assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni; indennizzo forfettario e onnicomprensivo a titolo di ristoro per il pregiudizio derivante dalla testimonianza; corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza; in caso di trasferimento in altra località, acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro, dei beni immobili di proprietà del testimone e degli altri protetti);
- misure di reinserimento sociale e lavorativo (conservazione del posto di lavoro o trasferimento presso altre amministrazioni o sedi; individuazione di attività, volte allo sviluppo della persona umana e alla partecipazione sociale; sostegno alle imprese dei protetti; assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati; accesso a mutui agevolati; reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente; capitalizzazione del costo dell'assegno periodico o, in alternativa, programma di assunzione in una pubblica amministrazione; misure straordinarie eventualmente necessarie).
Il termine di durata di dette misure è non superiore ai sei anni ma, se necessario, potrà essere esteso anche oltre, in caso di richiesta motivata dell'autorità che ha formulato la proposta.
Con particolare riferimento alle misure di tutela, le stesse sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto.
Disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici
L’altro testo approvato interviene, invece, con disposizioni di modifica al Codice civile, al Codice penale, al Codice di procedura penale in favore degli orfani per crimini domestici, ossia i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.
Tra queste, si segnala la previsione sul gratuito patrocinio, ai sensi della quale gli orfani possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti.
Disciplinate, altresì, le circostanze aggravanti dell'omicidio familiare, il sequestro conservativo dei beni e la provvisionale, l'indegnità a succedere in caso di condanna e patteggiamento, il diritto a una quota di riserva nelle assunzioni, la sospensione della pensione di reversibilità all’imputato con trasferimento della medesima ai figli, l'accesso gratuito ai servizi di assistenza medico-psicologica, l'affidamento dei minori, l'assegnazione di alloggio di edilizia pubblica, possibilità di cambiamento di cognome.
Viene, inoltre, esteso anche agli orfani di crimini domestici il Fondo per le vittime di mafia, usura e reati intenzionali violenti, con previsione di un incremento di dotazione di 2 milioni di euro annui, destinati a borse di studio in favore degli orfani e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.
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