Proroghe e rinnovi di contratti a tempo determinato e deroghe Covid
Pubblicato il 17 giugno 2021
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Il Decreto Sostegni, tra le misure emanate, ha modificato le deroghe contenute nell’art. 93 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, consentendo, fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza ricorrere alle causali, lasciando ferma la durata massima complessiva di ventiquattro mesi.
Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Governo ha, dunque, previsto due importanti aspetti: il differimento degli effetti della deroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 e la concessione di un bonus proroga o rinnovo che non soggiace alle regole ordinarie previsto dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Ambito di applicazione
L’art. 17, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, ha modificato la previsione di cui all’art. 93, Decreto Rilancio, disponendo la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato senza obbligo di apposizione delle causali di cui all’art. 19, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando la durata massima di ventiquattro mesi, sino al 31 dicembre 2021.
Preliminarmente, appare opportuno soffermarsi sull’ambito di applicazione della disposizione legislativa. Ai sensi del secondo comma, del citato art. 17, le deroghe previste dal comma 1, hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti. In tal senso, dunque, la norma consente di non tener conto di precedenti proroghe e/o rinnovi, anche adottati ai sensi della precedente normativa emergenziale, sicché sarà possibile, nel periodo massimo di ventiquattro mesi, procedere ad una nuova proroga o rinnovo senza applicazione delle causali relative a:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’ordinaria attività.
Del medesimo orientamento l’Ispettorato Nazionale del lavoro che, con la nota 16 settembre 2020, n. 173, ancorché relativa alla revisione dell’art. 93 a cura del Decreto Agosto, specifica la neutralità delle proroghe o i rinnovi in trattazione a cui si è dato corso in forza della precedente normativa agevolata.
L’arco temporale di riferimento è fissato al 31 dicembre 2021, quale ultima data utile per la stipula dell’accordo, potendo essere espletati gli effetti anche per periodi successivi con il solo limite di ventiquattro mesi previsto dal comma 2, art. 19, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Le deroghe del D.L. Sostegni ai contratti a termine
Entrando nel merito delle deroghe concesse, la norma cita espressamente le previsioni di cui all’art. 19, comma 1 e 21 del Testo Unico dei contratti di lavoro, relative sia alle causali generalmente applicate e citate al paragrafo precedente, che al numero massimo di proroghe ed allo stop and go.
In tal senso, dunque, volendo schematizzare i requisiti per procedere alla proroga o rinnovo in applicazione della normativa emergenziale è possibile affermare quanto di seguito:
- i contratti a termine oggetto di deroga sono quelli che non hanno ancora raggiunto la durata massima prevista di ventiquattro mesi;
- la proroga o il rinnovo dovranno essere stipulati entro il 31 dicembre 2021, potendosi esplicare gli effetti anche in periodi successivi;
- non deve tenersi conto di precedenti proroghe o rinnovi, anche se sottoscritti ai sensi della precedente normativa emergenziale;
- la proroga o il rinnovo, con le deroghe previste dalla disciplina in commento, è stipulabile una sola volta;
- è possibile eccedere le quattro proroghe previste dalla norma, fermo restando l’ordinario arco temporale di ventiquattro mesi;
- è possibile derogare al periodo cuscinetto previsto dall’art. 21, comma 1, Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (c.d. stop and go);
- la proroga o il rinnovo agevolati sono assoggettati al periodo massimo di dodici mesi espressamente previsto dall’art. 17, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, fermo restando il limite massimo dei ventiquattro mesi.
Di converso, dunque, nell’alveo delle generali disposizioni sui contratti a termine rimangono fermi i seguenti limiti:
- ventiquattro mesi di durata massima complessiva;
- la percentuale di rapporti a tempo determinato prevista dalla contrattazione collettiva o, in mancanza, nel limite legale del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
- la contribuzione addizionale dell’1,40% e di quella progressiva dello 0,50% per ogni rinnovo;
- il divieto di applicazione dei contratti a tempo determinato in assenza di idonea valutazione dei rischi del datore di lavoro.
Contratti a termine e integrazioni salariali
Con la nota 12 maggio 2021, n. 762, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021).
In particolare, in applicazione dell’art. 19-bis, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, è consentito ai datori di lavoro ammessi ai trattamenti di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, in deroga al divieto di cui all’art. 20, comma 1, lett. c), Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, atteso che la novella legislativa è da intendersi – come espressamente rubricato – una norma di interpretazione autentica per quanto attiene gli ammortizzatori sociali emergenziali.
In tal senso, il periodo di deroga al divieto di cui al citato art. 20, deve essere interpretato in senso dinamico, facendo riferimento alla platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale emergenziali, come da ultimo disciplinati dall’art. 8, Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41.
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