Proprietari consorziati Obbligati a pagare

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Proprietari consorziati Obbligati a pagare

I proprietari di unità immobiliari facenti parte di un consorzio, hanno l’obbligo di pagare le spese consortili, a prescindere dal fatto che nei relativi atti di acquisto non sia menzionata l’esistenza del consorzio medesimo

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo il ricorso di un consorzio e rigettando l’opposizione di alcuni proprietari di immobili inclusi nel comprensorio edilizio, avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti per il pagamento degli oneri consortili.

La Corte Suprema ha chiarito che i consorzi di urbanizzazione – consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio, mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi – sono figure atipiche, nella quali i connotati delle associazioni non riconosciute, si coniugano con un forte profilo di realità, derivante dal vincolo di accessorietà necessaria sussistente tra gli impianti o servizi che il consorzio cura ed i singoli immobili inclusi nel comprensorio.

Acquirenti Subentro automatico nelle quote consortili

A tal proposito - precisano gli ermellini - l’originaria proprietaria dell’area, procedente alla relativa lottizzazione, ha assunto nei confronti del Comune, obbligazioni relative alla realizzazione e conservazione delle opere di urbanizzazione in questione, nelle quali sono subentrati i successivi acquirenti (qui resistenti) a prescindere da una loro manifestazione di volontà.

Ciò posto – conclude la Corte con sentenza n. 19939/2016 – contrariamente a quanto sostenuto dai resistenti, non può predicarsi un loro disinteresse al mantenimento di quelle opere od impianti, inerendo invece alla loro titolarità del diritto di proprietà sull'immobile, l’obbligo di contribuire alle relative spese, ai sensi dell’art. 1104 c.c.

Né si può condividere l’assunto secondo cui lo Statuto consortile escluderebbe tale obbligo, nel caso - qui ricorrente – in cui nell'atto di acquisto non si faccia menzione del predetto consorzio. Invero l’eccepita clausola statutaria, nel prevedere in tale ipotesi che l’alimentate resti obbligato in solido con l’acquirente, non fa che confermare il subentro di quest’ultimo nel debito per le quote consortili. 

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