Professionisti associati, autonoma organizzazione presunta

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Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 12507 depositata il 22 maggio 2013 – è legittimo che il reddito dello studio associato venga assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), salvo che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Ed infatti – spiega la Suprema corte - l'esercizio in forma associata di una professione liberale costituisce di per sè circostanza idonea a far presumere l'esistenza “di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico”, nonché “dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze”, così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascuno dei componenti dello studio medesimo.

Sulla base di questi assunti la Corte di legittimità ha ribaltato la decisione con cui i giudici regionali avevano riconosciuto a due commercialisti associati il diritto ad essere rimborsati dell'imposta Irap in considerazione del fatto che non avevano in essere alcun tipo di rapporto con collaboratori dipendenti o coordinati in via continuativa, e che disponevano solo di poche dotazioni strumentali di valore non particolarmente ingente.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 - Studi legali soggetti all'Irap anche con lo stretto indispensabile – Alberici

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