Produzione documentale sanata in secondo grado

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Nel testo della sentenza n. 20523 depositata il 6 settembre 2013, la Corte di cassazione ha espressamente ricordato come, anche nei processi di natura tributaria, la facoltà di produrre documenti entro venti giorni liberi prima della data di trattazione, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è sottoposta a un termine perentorio e, quindi, sanzionato a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 152 del Codice di procedura civile.

Sempre nell'ambito del contenzioso tributario, tuttavia – continua la Sezione tributaria della Cassazione – il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'articolo 32 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 ed in forma analoga dall'articolo 87 delle disposizioni d'attuazione al Codice di procedura civile.

Ove poi il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, “si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 24 - Documenti in appello se si «manca» il primo grado – L. Am.

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