Processo tributario. Dichiarazione utilizzabile se suffragata da un elemento di riscontro

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 7707 depositata il 27 marzo 2013, ha confermato la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto il ricorso presentato da un contribuente contro un avviso di accertamento che gli era stato notificato per contestare l’eccessività di un investimento rispetto ai redditi dichiarati. In particolare, i giudici di secondo grado avevano ritenuto esaustive le argomentazioni rese dal contribuente il quale si era difeso sostenendo che l’investimento era stato possibile grazie al prestito che il padre gli aveva fatto dopo aver ottenuto un finanziamento bancario.

L’Amministrazione finanziaria aveva quindi impugnato la relativa decisione asserendo, in primo luogo, che la dichiarazione del padre del contribuente non avrebbe dovuto essere presa in considerazione in quanto in contrasto con il divieto di prova testimoniale vigente nel sistema del processo tributario.

I giudici di Cassazione, tuttavia, hanno spiegato che il divieto sancito dall'articolo 7 del Decreto legislativo n. 546/92 deve essere interpretato con elasticità soprattutto se, come nel caso in esame, la dichiarazione del teste venga suffragata da un altro elemento di riscontro. Elemento che, nella specie, era rinvenibile nella certificazione bancaria dell'apertura di credito a nome del padre, depositata in atti.
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