Processo civile: citazione testi via PEC tra le novità del Decreto correttivo
Pubblicato il 13 novembre 2024
In questo articolo:
- Correttivo al processo civile: le novità
- Citazione testimoni via PEC
- PM nelle cause che riguardano provvedimenti sui figli minori
- Regolamento di competenza: esteso il termine per la parte resistente
- Procedimento semplificato di cognizione, ampliamento
- Notificazione impugnazioni
- Appello: forma, costituzione appellato
- Revocazione per contrarietà alla Cedu
- Rito lavoro
- Le altre misure
- Correttivo al processo civile: testo a fronte del FIIF
- Tabella di sintesi delle novità
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Citazione testi via posta elettronica certificata (PEC), Pubblico ministero in tutte le cause per provvedimenti relativi ai figli minori, estensione del procedimento semplificato di cognizione, ritocchi alla disciplina della notifica delle impugnazioni e della revocazione, rito lavoro aggiornato al digitale.
Sono alcune delle misure introdotte al processo civile dal Decreto Legislativo n. 164/2024, cosiddetto Correttivo alla riforma Cartabia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
Ma veniamo alle novità sopra anticipate.
Correttivo al processo civile: le novità
Citazione testimoni via PEC
Il recente intervento normativo apporta modifiche all'articolo 250 del Codice di procedura civile, introducendo la possibilità di notificare la citazione dei testimoni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), utilizzando l'indirizzo tratto da pubblici elenchi ufficiali.
Questa misura si propone di rendere più agevole e rapido il processo di intimazione, eliminando contestualmente l'utilizzo del fax, ormai obsoleto.
La nuova disciplina richiede al difensore che effettui la citazione via PEC di depositare nel fascicolo informatico una copia dell'atto inviato. Tale deposito deve includere anche la ricevuta e l'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC.
Un'ulteriore innovazione riguarda la testimonianza scritta, disciplinata dall'articolo 257-bis del Codice di procedura civile. In questo ambito, è stato previsto che il modello di testimonianza possa essere redatto come documento informatico e sottoscritto con firma digitale.
Il documento così prodotto non dovrà più essere trasmesso al cancelliere, come previsto in passato, ma sarà direttamente inoltrato al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova.
Sarà poi quest'ultimo a provvedere al deposito nel fascicolo informatico.
PM nelle cause che riguardano provvedimenti sui figli minori
Il decreto correttivo, a seguire, rafforza l'obbligo di intervento del pubblico ministero nelle cause familiari che riguardano provvedimenti sui figli minori, pena la nullità del procedimento, rilevabile d'ufficio.
L'articolo 70 del Codice di procedura civile, in proposito, è stato integrato con il punto 3-bis), che include esplicitamente questi casi, in conformità con la sentenza n. 214/1996 della Corte costituzionale. Questa sentenza ha stabilito che il pubblico ministero è parte necessaria non solo nei procedimenti di separazione e divorzio, ma anche nei giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”.
Regolamento di competenza: esteso il termine per la parte resistente
E' stata inoltre introdotta una modifica al procedimento relativo al regolamento di competenza, disciplinato dall'articolo 47 del Codice di procedura civile.
In particolare, il termine per il deposito, da parte del resistente, di scritti difensivi e documenti è stato esteso da venti a quaranta giorni.
Viene ossia concesso maggior tempo alla parte resistente per preparare e presentare le proprie difese.
Procedimento semplificato di cognizione, ampliamento
L'intervento ha altresì modificato la disciplina del procedimento semplificato di cognizione.
Si prevede, in primo luogo, che quando la causa è di competenza del tribunale in composizione monocratica può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche se non è di pronta soluzione ai sensi del primo comma dell'art. 281-decies.
Il rito semplificato, inoltre, può trovare applicazione, qualora ricorrano i presupposti, anche nelle controversie relative:
- alle opposizioni al precetto;
- agli atti esecutivi;
- ai decreti ingiuntivi.
La domanda deve essere proposta mediante un ricorso che, oltre a contenere le indicazioni già previste dall'articolo 163 del Codice di procedura civile per il rito ordinario, deve specificare:
- che la costituzione oltre i termini previsti comporta la decadenza dai diritti processuali;
- che la difesa tecnica tramite avvocato è obbligatoria per tutti i giudizi davanti al tribunale, salvo eccezioni previste dall'articolo 86 cpc o da leggi speciali;
- che, qualora sussistano i presupposti di legge, la parte può richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Conversione rito ordinario in rito semplificato: anticipazione
In tema di procedimento semplificato - si rammenta - è stato altresì previsto che il giudice può anticipare alla fase preliminare la decisione di convertire il rito ordinario in rito semplificato, se ne ricorrono i presupposti.
In tal caso, dispone la prosecuzione del processo nelle forme semplificate, fissando l'udienza e un termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Questa misura punta a semplificare e accelerare i procedimenti, favorendo un'applicazione tempestiva del rito semplificato.
Notificazione impugnazioni
Il decreto correttivo introduce modifiche alla disciplina delle notifiche relative alle impugnazioni, ampliando le modalità di comunicazione e chiarendo le regole per particolari situazioni.
In particolare, accanto ai tradizionali riferimenti alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, viene inclusa l'indicazione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o il domicilio digitale speciale, adattando così la normativa ai progressi tecnologici e alle esigenze della giustizia digitale.
Un'ulteriore modifica riguarda il caso in cui la parte interessata all'impugnazione sia deceduta dopo la notificazione della sentenza.
In questa eventualità, l'impugnazione può essere notificata collettivamente e in forma impersonale agli eredi del defunto. La notificazione può avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza. Se tali indicazioni non sono presenti, la notifica può essere effettuata presso il procuratore costituito oppure nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto durante il giudizio.
Appello: forma, costituzione appellato
Il Decreto introduce anche modifiche alla disciplina relativa alla forma dell'atto di appello, con l'obiettivo di chiarire alcuni aspetti procedurali.
In particolare, è stato riformulato l'articolo che regola tale forma per precisare che i principi di chiarezza, sintesi e specificità, pur rappresentando criteri guida fondamentali per la redazione dell'atto, non costituiscono requisiti di ammissibilità dello stesso. Pertanto, l'inosservanza di tali criteri non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'appello.
Altro chiarimento riguarda la necessità che ciascun motivo di appello faccia riferimento a uno specifico capo della sentenza impugnata, così da garantire una maggiore precisione e concretezza nella formulazione dell'impugnazione, facilitando l'identificazione delle domande oggetto del giudizio di secondo grado.
Infine, viene stabilito che l'appellato deve costituirsi in giudizio almeno venti giorni prima della data fissata per l'udienza.
Revocazione per contrarietà alla Cedu
Per quanto riguarda la revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si prevede che il ricorso vada proposto nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.
Rito lavoro
Per finire, le modifiche apportate al rito del lavoro sono volte ad adeguare le disposizioni codicistiche alle innovazioni tecnologiche.
In particolare, viene eliminato il riferimento al domicilio eletto dal ricorrente nel ricorso introduttivo, poiché, in presenza di un avvocato rappresentante, tutte le comunicazioni e notifiche avvengono tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Al suo posto, è ora obbligatoria l'indicazione del codice fiscale delle parti e dei rispettivi difensori, al fine di garantire una maggiore precisione nell'identificazione delle persone coinvolte nel processo.
Parallelamente, viene introdotta l'indicazione dell'indirizzo PEC del convenuto, tratto dai pubblici elenchi, per garantire che la notifica dell'atto introduttivo venga eseguita presso tale indirizzo.
Questa modifica è in linea con gli interventi analoghi previsti per il rito ordinario, palesando un intento di uniformare le procedure e di sfruttare al massimo le potenzialità offerte dalle tecnologie digitali al fine di semplificare e velocizzare le comunicazioni processuali.
Le altre misure
Le ulteriori novità introdotte dal Decreto correttivo - si rammenta - riguardano la fase delle verifiche preliminari, l'utilizzo delle fatture elettroniche per la concessione del decreto ingiuntivo, il rafforzamento della digitalizzazione e l'estensione delle notifiche telematiche.
E ancora, altre misure riguardano i pignoramenti, il titolo esecutivo digitale e la procura speciale in Cassazione nonché la pubblicazione delle sentenze e le comunicazioni di cancelleria.
Correttivo al processo civile: testo a fronte del FIIF
Si segnala che, per agevolare lo studio e l’analisi delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, la Fondazione italiana per l'innovazione forense (FIIF) ha pubblicato il testo a fronte del Decreto Legislativo, testo che permette una visualizzazione immediata delle misure introdotte rispetto alla normativa previgente.
Tabella di sintesi delle novità
Ambito | Novità Introdotta |
---|---|
Citazione testimoni via PEC | Possibilità di citare testimoni tramite PEC eliminando l'uso del fax; obbligo di deposito nel fascicolo informatico. |
Intervento del Pubblico Ministero | Obbligo di intervento del PM in tutte le cause sui provvedimenti relativi ai figli minori, pena nullità del procedimento. |
Regolamento di competenza | Estensione del termine per il deposito degli atti del resistente da 20 a 40 giorni. |
Procedimento semplificato di cognizione | Possibilità di convertire il rito ordinario in rito semplificato già nella fase preliminare; ampliamento dei casi di applicazione. |
Notificazioni delle impugnazioni | Introduzione dell'uso della PEC o domicilio digitale speciale per notificazioni; regole per notifiche a eredi del defunto. |
Revocazione per contrarietà alla CEDU | Ricorso per revocazione da presentare entro 60 giorni dalla sentenza definitiva della Corte Europea. |
Rito del lavoro | Eliminazione del domicilio eletto; introduzione obbligatoria del codice fiscale e PEC per le notifiche. Indicazione dell'indirizzo PEC del convenuto. |
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