Privilegio Invim: l'acquirente dell'immobile può intervenire volontariamente in giudizio

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 21717 del 20 ottobre 2011, ha precisato che la posizione del terzo acquirente dell'immobile assoggettato a privilegio Invim deve essere equiparata a quella del compratore di un bene ipotecato; ne consegue il riconoscimento, anche a tale soggetto, della stessa tutela del contribuente.

Detto acquirente, quindi, va considerato parte del rapporto tributario e, in quanto tale, è legittimato ad intervenire volontariamente, anche senza essere il necessario destinatario dell'avviso di accertamento, nel giudizio instaurato dal debitore dell'imposta contro tale atto, potendo anche opporre, in sede di espropriazione, tutte le questioni precedentemente non dedotte dal debitore.
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