Privilegio generale sui crediti Irap

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Con sentenza n. 24608 depositata lo scorso 3 dicembre, la Cassazione ha precisato che il privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2752, primo comma del Codice civile, per come espressamente esteso ai crediti Irap dall'articolo 39 del Decreto legge n. 159/2007, poi convertito dalla Legge n. 222/2007, “deve essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore di tale modifica legislativa, alla stregua di un'interpretazione estensiva del testo originario dell'articolo 2752 del Codice civile, giustificata dall'esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e ad altri enti pubblici di assolvere ai loro compiti istituzionali, nonché dalla causa del credito, avente ad oggetto un'imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell'Ilor e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l'accertamento e la riscossione”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 32 – Crediti Irap privilegiati - Mancini

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