Prima parere e poi domiciliatario di parte avversa? Avvocato sanzionato
Pubblicato il 12 marzo 2019
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Le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione irrogata ad un avvocato per violazione dell'articolo 37 del Codice deontologico forense, in ragione di un conflitto di interessi.
La condotta censurata era consistita nell’aver rappresentato, quale avvocato domiciliatario, la parte opposta a quella per la quale lo stesso legale aveva precedentemente prestato un parere.
Un complessivo comportamento, questo, che il CNF aveva accertato con un apprezzamento delle circostanze di fatto che la Suprema corte ha ricordato come “non rinnovabile” in sede di legittimità.
Conflitto di interessi? Sospensione
Nella sentenza n. 6961 dell’11 marzo 2019, le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso promosso dal professionista, evidenziando come, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, la motivazione resa dal Consiglio Nazionale Forense fosse “reale e dettagliata”, idonea a rendere pienamente conto del percorso che aveva portato al provvedimento sanzionatorio.
Questo, movendo da una minuziosa ricostruzione della vicenda, e motivando accuratamente perché aveva reputato che l'attività svolta dal ricorrente fosse stata lesiva, in misura significativa, dei doveri di lealtà e correttezza verso il cliente.
Leatà e correttezza nell’attività di domiciliazione e sostituzione
Corrette, in particolare, sono state ritenute le affermazioni secondo le quali, non solo, l'attività di domiciliazione deve essere svolta rispettando i canoni di lealtà e correttezza imposti per l'intera attività professionale, ma anche che l'attività di sostituzione di udienza non è paragonabile a quella del mero nuncius, in quanto il sostituto si trova a svolgere, autonomamente, la stessa attività di patrocinio che in quella determinata udienza farebbe carico al dominus.
In definitiva - ha concluso la Suprema corte - anche il sostituto di udienza è tenuto al rispetto degli obblighi spettanti al mandante, sia sotto il profilo del rispetto del generale canone di comportamento sia sotto il profilo della necessità di evitare attività che lo pongano in situazione di conflitto di interesse col rappresentato.
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