Deducibilità dei contributi a previdenza complementare, nuovo interpello dell’AdE

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Deducibilità dei contributi a previdenza complementare, nuovo interpello dell’AdE

L’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi sulla deducibilità dei contributi corrisposti ai fondi di previdenza complementare, a carico di imprese e lavoratori, nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso prospettato nell’interpello 15 settembre 2021, n. 589, l’istante intende avere certezza del trattamento fiscale dei contributi versati ai fondi di previdenza complementare, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, nella determinazione dei redditi di lavoro dipendente, alla luce del combinato disposto degli artt. 10, TUIR e dell’art. 8, comma 4, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In particolare, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), costituiscono oneri deducibili, se sostenuti dal contribuente, “I contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto”, e, ai sensi dell’art. 8, comma 4, “i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente (…) alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57 (…)”.

In tal senso, secondo l’istante, sono deducibili dal reddito complessivo solo gli oneri sostenuti dal lavoratore dipendente.

L’Amministrazione finanziaria, nel risolvere il quesito posto, cita i chiarimenti forniti dalla Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, secondo cui nell’espressione contenuta nel citato comma 4, dell’art. 8, Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, benché venga utilizzata la congiunzione “e” debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti tra lavoratore, collaboratore, datore di lavoro o committente.

Ciò assunto, secondo il combinato delle due disposizioni in commento, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente ex art. 51, comma 2, lett. h), TUIR i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro.

Pertanto, entro la predetta soglia, trattenendo il sostituto d’imposta l’onere dal cedolino del dipendente:

  • Deduce i contributi a carico del lavoratore;
  • Non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, nel caso in cui il datore di lavoro avesse versato 4.000 euro a titolo di contributi di previdenza complementare e analogo importo fosse versato dal lavoratore al fondo di previdenza complementare, a fronte di un reddito complessivo di euro 100.000, dovrà porsi a tassazione, ai sensi dell’art. 51, TUIR, il reddito di euro 98.835,43 (pari a euro 100.000 reddito - dedotti già i contributi a carico del lavoratore - detratti euro 4.000 di contributi a carico del datore di lavoro e sommando l’eccedenza di plafond di euro 2.835,43, dato da euro 8.000 meno euro 5.164,57).

Si rammenta che l’importo dei contributi e premi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari andrà indicato al punto 412 della Certificazione Unica (modello CU2021), nella misura dedotta dai punti 1, 2, 3, 4 e 5 (Redditi). L’eventuale importo eccedente il limite di euro 5.164,57 ovvero non dedotto andrà indicato, invece, al successivo punto 413 della Certificazione Unica 2021.

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