Prestazioni pensionistiche: i chiarimenti della Cassazione sul calcolo del reddito

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Prestazioni pensionistiche: i chiarimenti della Cassazione sul calcolo del reddito

Accertamento giudiziale del reddito per le prestazioni previdenziali e assistenziali

La verifica giudiziale dei requisiti per l’erogazione della prestazione pensionistica deve essere effettuata con riferimento all'anno di decorrenza della stessa.

Pertanto, il requisito reddituale va valutato in base al reddito dell'anno in cui la prestazione ha avuto inizio.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza n. 4290 del 19 febbraio 2025.

Calcolo del reddito per le prestazioni pensionistiche

Il caso esaminato

La Suprema corte si è così pronunciata su un ricorso proposto dall'INPS in merito alla revoca di un assegno di invalidità per il presunto superamento dei limiti reddituali da parte del beneficiario.

La Corte d’Appello aveva precedentemente annullato il provvedimento dell’Istituto, accogliendo il ricorso dell’assistito e affermando che il reddito da considerare per la verifica della prestazione doveva riferirsi esclusivamente all’anno di competenza.

L’INPS aveva invece sostenuto che il calcolo doveva includere anche i redditi dell'anno precedente, portando così al superamento del limite massimo consentito.

L’oggetto del contendere ruotava attorno all’interpretazione della normativa vigente in materia di prestazioni assistenziali collegate al reddito, in particolare dell’art. 35, comma 8, del Decreto legge n. 207/2008, che disciplina i criteri di riferimento per la verifica del requisito reddituale.

L’INPS aveva basato la propria difesa sulla presunta legittimità della somma dei redditi di due anni consecutivi, sostenendo che tale metodo fosse conforme alle disposizioni in vigore.

Tuttavia, la Corte d’Appello aveva rigettato tale impostazione, affermando che il calcolo dovesse essere effettuato considerando solo i redditi dell'anno in corso, senza includere quelli dell'anno precedente o successivo.

La decisione della Cassazione

La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso dell’INPS e sancendo un principio di diritto chiaro e vincolante.

Secondo i giudici di legittimità, la normativa di riferimento stabilisce in maniera inequivocabile che la verifica del diritto alla prestazione assistenziale deve avvenire esclusivamente in base al reddito conseguito nell’anno di riferimento.

Ogni tentativo di cumulare i redditi di più anni risulta privo di fondamento normativo e introduce un’interpretazione distorta della disciplina previdenziale.

Nella motivazione della sentenza, la Corte ha evidenziato che la normativa medesima prevede due criteri distinti:

  • per la prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso;
  • per le prestazioni già erogate si considera il reddito dell'anno precedente.

Il criterio descritto è stato ritenuto coerente con l’impianto sistematico della disciplina e non suscettibile di interpretazioni estensive, come invece proposto dall’INPS.

La Cassazione ha quindi ribadito che il limite reddituale non può essere superato sommando i redditi di periodi differenti, poiché ciò violerebbe il principio di proporzionalità e certezza del diritto.

La giurisprudenza richiamata

Sul punto, la Suprema corte ha richiamato i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, dalla Cassazione n.17624/2010), secondo cui:

"L’accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione medesima, per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa".

In virtù di queste considerazioni, la sentenza impugnata è stata confermata e l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Principio confermato in altra decisione

Il medesimo principio è stato ribadito anche nella sentenza n. 4291/2025, pubblicata dalla Sezione lavoro della Cassazione sempre il 19 febbraio e avente ad oggetto la trattenuta operata dall'INPS su una prestazione di invalidità civile per il presunto superamento del limite reddituale da parte del beneficiario.

Anche in questo caso, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'INPS e confermato che il reddito da considerare ai fini della verifica della prestazione assistenziale deve riferirsi esclusivamente all'anno di competenza e che non vi è alcun fondamento normativo per la sommatoria di redditi di anni diversi, come sostenuto dall’Istituto previdenziale.

In questa seconda decisione, gli Ermellini hanno inoltre richiamato un principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12796/2005:

"salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poiché nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di cassa".

Tabella di sintesi della decisione

Sintesi del caso L'INPS aveva revocato l’assegno di invalidità per superamento dei limiti reddituali, considerando il cumulo dei redditi del 2012 e 2013. Il beneficiario aveva impugnato la decisione, sostenendo che il calcolo del reddito fosse errato.
Questione dibattuta Se il reddito da considerare per il mantenimento dell’assegno di invalidità debba essere calcolato sommando i redditi di anni differenti o se debba riferirsi esclusivamente all'anno di riferimento della prestazione.
Soluzione della Corte di Cassazione La Corte ha stabilito che il reddito per la verifica del diritto alla prestazione deve essere considerato esclusivamente nell’anno di competenza, senza il cumulo con redditi di anni precedenti o successivi. L'INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali.
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