Prestazioni di trasporto con le nuove regole Intrastat
Pubblicato il 07 aprile 2010
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In relazione alle nuove disposizioni Intrastat sui trasporti internazionali delle merci, il quotidiano propone il caso di una società italiana (PRESTATORE) che fa eseguire un trasporto di beni provenienti da un Paese non comunitario (COMMITTENTE) ed importati in Italia. L’articolo 7-ter del Dpr 633/72 disciplina una nuova regola generale di tassazione dei servizi, valida dal primo giorno dell’anno in corso, che considera questa prestazione come generica, da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto in Italia, ovvero lo Stato del committente soggetto passivo d’imposta, tenendo conto del regime di non imponibilità dei trasporti applicato da noi. La società italiana è tenuta ad integrare la fattura del prestatore comunitario od emettere autofattura “non imponibile a Iva” per l’importo assoggettato ad imposta in dogana. Se all’importazione una parte del compenso non sconta l’Iva, la somma non soggetta ad Iva in dogana va fatturata con Iva al 20% dalla società italiana, che presenterà anche il modello Intra2-quarter per l’acquisto del servizio.
PRESTATORE – SOGGETTO PASSIVO IVA |
COMMITTENTE – BENEFICIARIO DEL SERVIZIO |
LUOGO DI SVOLGIMENTO E TASSAZIONE |
TRATTAMENTO IVA IN ITALIA |
Soggetto IVA Italiano |
Soggetto Privato (Italiano, Ue, ExtraUe) |
ITALIA (B2C) |
SI |
Soggetto IVA Italiano |
Soggetto IVA Italiano |
ITALIA (B2B) |
SI |
Soggetto IVA Italiano |
Soggetto IVA Estero (Ue, ExtraUe) |
STATO ESTERO DEL COMMITTENTE (B2B) |
NO |
Soggetto IVA Ue, ExtraUe |
Soggetto IVA Italiano |
ITALIA (B2B) |
SI |
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