Prestazioni di trasporto con le nuove regole Intrastat

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In relazione alle nuove disposizioni Intrastat sui trasporti internazionali delle merci, il quotidiano propone il caso di una società italiana (PRESTATORE) che fa eseguire un trasporto di beni provenienti da un Paese non comunitario (COMMITTENTE) ed importati in Italia. L’articolo 7-ter del Dpr 633/72 disciplina una nuova regola generale di tassazione dei servizi, valida dal primo giorno dell’anno in corso, che considera questa prestazione come generica, da assoggettare ad imposta sul valore aggiunto in Italia, ovvero lo Stato del committente soggetto passivo d’imposta, tenendo conto del regime di non imponibilità dei trasporti applicato da noi. La società italiana è tenuta ad integrare la fattura del prestatore comunitario od emettere autofattura “non imponibile a Iva” per l’importo assoggettato ad imposta in dogana. Se all’importazione una parte del compenso non sconta l’Iva, la somma non soggetta ad Iva in dogana va fatturata con Iva al 20% dalla società italiana, che presenterà anche il modello Intra2-quarter per l’acquisto del servizio.

PRESTATORE – SOGGETTO PASSIVO IVA

COMMITTENTE –  BENEFICIARIO DEL SERVIZIO

LUOGO DI SVOLGIMENTO E TASSAZIONE

TRATTAMENTO IVA IN ITALIA

Soggetto IVA Italiano

Soggetto Privato (Italiano, Ue, ExtraUe)

ITALIA (B2C)

SI

Soggetto IVA Italiano

Soggetto IVA Italiano

ITALIA (B2B)

SI

Soggetto IVA Italiano

Soggetto IVA Estero (Ue, ExtraUe)

STATO ESTERO DEL COMMITTENTE (B2B)

NO

Soggetto IVA Ue, ExtraUe

Soggetto IVA Italiano

ITALIA (B2B)

SI

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