Prestazione sanitaria con onere aggiuntivo. Trattamento Iva e Irpef
Pubblicato il 26 agosto 2020
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L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposte in merito alla detraibilità Iva per l’onere aggiuntivo addebitato in fattura dal poliambulatorio al paziente che paga con modalità diversa dalla carta di credito previamente registrata sul sito e al trattamento ai fini Irpef della stessa per il cliente.
Con risposta n. 268 del 25 agosto 2020 viene esposto che:
- ai sensi del Dpr 633/1972, l’onere aggiuntivo previsto per i pagamenti effettuati con modalità diverse dalla carta di credito per prestazioni esenti da Iva va considerato come prestazione accessoria alla prestazione sanitaria, da cui eredita il regime di esenzione;
- con riferimento alla detraibilità Irpef, art. 15 del Tuir, il detto onere aggiuntivo, rappresentando un onere amministrativo, non può essere detratto dal paziente in quanto non compreso tra le spese sanitarie agevolabili.
Circa lo sconto Irpef del 19 per cento per prestazioni sanitarie, viene ricordato che, dal 1° gennaio 2020, il beneficio spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dal Dlgs n. 241/1997.
E’ però possibile effettuare pagamenti con modalità non tracciabili, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
- edotto.com – Edicola del 13 gennaio 2020 - Legge Bilancio 2020. Spese mediche con mezzi tracciabili per conservare la detrazione . Moscioni
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