Legge Bilancio 2020. Spese mediche con mezzi tracciabili per conservare la detrazione
Pubblicato il 13 gennaio 2020
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La Legge di Bilancio 2020 prevede alcune importanti novità in materia di oneri detraibili, soprattutto con riferimento alle spese sanitarie.
La prima, è quella prevista al comma 629 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo la quale le detrazioni Irpef di cui all’articolo 15 del Tuir, dal 1° gennaio 2020, spettano interamente solo se il reddito complessivo non superi i 120.000 euro. In caso contrario, cioè se tale importo viene superato, la detrazione sarà commisurata all’ammontare di reddito prodotto, entro il limite di 240.000 euro.
La seconda novità, contenuta nel comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019, prevede invece che, dal 1° gennaio 2020, la detrazione Irpef del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 Tuir e in altre norme spetti solo se il pagamento sia avvenuto con bonifico bancario o postale o con altri sistemi di pagamento tracciabili, come per esempio: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Legge Bilancio 2020. Mezzi tracciabili per le spese mediche per non perdere il bonus fiscale
Con il nuovo anno è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per il riconoscimento di circa una quindicina di agevolazioni fiscali.
L’effetto più rilevante si segnala sicuramente per le detrazioni fiscali Irpef del 19%.
Il pagamento, infatti, deve essere effettuato mediante versamento bancario o postale, o con altri mezzi tracciabili, come bancomat, carte o bonifici.
Sono escluse dall'obbligo di tracciabilità, invece, le detrazioni con percentuali diverse.
La novità interessa circa 18,6 milioni di italiani, quasi cioè i due terzi di coloro che presentano il Modello 730 e il Modello Redditi.
La nuova Manovra finanziaria, proprio con riferimento agli oneri sanitari, distingue i seguenti due casi:
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l’obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali 2020 riguarda tutte le spese che è possibile portare in detrazione fiscale con la dichiarazione dei redditi per il 19% dell’onere sostenuto. Si tratta dell’elenco degli oneri detraibili in dichiarazione dei redditi previsti dall’articolo 15 del Tuir (elenco piuttosto nutrito che spazia dalle “Spese sanitarie presso strutture private” alle “Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari”);
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l’obbligo lascia fuori le spese relative a farmaci, dispositivi medici, spese sanitarie sostenute presso strutture pubbliche o strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per queste sarà possibile ancora utilizzare il contante.
Le casistiche sono piuttosto particolareggiate: una visita specialistica presso un libero professionista richiede l’utilizzo di mezzi tracciabili di pagamento; mentre, per esempio, l’acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce ammette ancora il contante, essendo considerato un dispositivo medico.
L’elenco potrebbe continuare; dunque ai contribuenti è richiesto di valutare i singoli casi al momento del pagamento per non vedersi negato il diritto allo sconto fiscale in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi nel 2021.
Le difficoltà si preannunciano molteplici. Al momento, ancora molti medici specialistici non risultano dotati di POS, dato che pur essendo in vigore l’obbligo, ad oggi, ancora non sono previste sanzioni.
Inoltre, si dovrà anche capire come dovrà essere documentata la modalità di pagamento, tenuto conto che medici, farmacie e altri operatori comunicano già i dati al Sistema tessera sanitaria.
Si resta in attesa, a questo punto, di istruzioni chiare da parte dell’Agenzia delle Entrate.
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