Prestatori di servizi di pagamento, regole per la comunicazione

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Prestatori di servizi di pagamento, regole per la comunicazione

In attuazione del decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023, viene emesso il provvedimento che specifica le modalità con cui i prestatori dei servizi di pagamento (Psp) devono trasmettere i dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.

Contrasto alle frodi Iva: nuovi obblighi per Psp

E’ stato pubblicato il 18 ottobre 2023 il Decreto legislativo n. 153 che recepisce la direttiva UE 2020/284 del Consiglio e che introduce alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento al fine di contrastare le frodi in campo Iva che avvengono nelle transazioni transfrontaliere, soprattutto nelle vendite online (e-commerce).

Per consentire agli Stati membri di venire a conoscenza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi da assoggettare a Iva, è stato disposto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.

Dunque il Dlgs 153/2023 prevede che i Psp comunichino le loro informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine l’Agenzia ha emanato il provvedimento prot. 406675 del 20 novembre 2023 che fissa le regole per la comunicazione all’amministrazione finanziaria delle informazioni suddette. A sua volta, l’Agenzia trasmetterà i dati comunicati al Cesop, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, che incrocerà i dati ricevuti per identificare i comportamenti ritenuti irregolari nell’ambito dell’Iva.

Il decreto legislativo 153/2023 è intervenuto modificando il Dpr n. 633/1972 (Decreto Iva): è stato aggiunto un nuovo Titolo II-bis, che contiene gli articoli da 40-bis a 40-sexies.

Prestatori dei servizi di pagamento, gli obblighi

Il provvedimento agenziale 406675/2023 rende istruzioni per quanto concerne la comunicazione dei dati di cui il Prestatori dei servizi di pagamento ha già possesso.

Infatti il nuovo art. 40-ter (Obbligo di conservazione delle informazioni relative ai servizi di pagamento) stabilisce che i prestatori dei servizi di pagamento conservano la documentazione che riporta le informazioni di cui all'articolo 40-sexies dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri che prestano ogni trimestre.

Si definisce pagamento transfrontaliero quello in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

L’obbligo sorge solo se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di venticinque pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.

Dunque, una volta ottenuti i suddetti dati, il prestatore dei servizi di pagamento ha l’obbligo di comunicazione le informazioni relative ai servizi di pagamento all'Agenzia delle Entrate.

Ma vediamo chi sono gli obbligati: i prestatori dei servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, tenuti all’obbligo sono solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.

Dati da comunicare

Le informazioni oggetto di comunicazione, secondo quanto indicato all’art. 40-sexies, DPR 633/1972, sono le seguenti:

  • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
  • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
  • il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;
  • l’IBAN (se non disponibile, altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisce la localizzazione);
  • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione, nel caso in cui quest’ultimo riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
  • l’indirizzo del beneficiario, se disponibile;
  • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.

Periodicità e modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione ha inizio dal 1° gennaio 2024 ed ha cadenza trimestrale.

NOTA BENE: La trasmissione dei dati all’Agenzia deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

Le istruzioni per la compilazione del file che accompagnano il provvedimento 406675/2023 specificano che i dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid) in formato Xml.

I Psp sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro Elettronico degli Indirizzi, iscrivendosi.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione, successivo all’invio di una ricevuta di accoglimento del file.

In caso di omissioni o errori nei dati trasmessi e acquisiti, i soggetti obbligati possono trasmettere una comunicazione di cancellazione, che elimina integralmente tutti i dati già trasmessi e acquisiti dalla Commissione europea riferiti al trimestre.

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