Prescrizione farmaci. Illegittime le raccomandazioni regionali
Pubblicato il 12 dicembre 2017
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Sono illegittime e vanno annullate le raccomandazioni evidence – based della Regione circa la prescrizione di determinati farmaci oncologici. Dette raccomandazioni, difatti, nel consigliare entro un certo limite o, addirittura, nello sconsigliare l’utilizzo di un certo farmaco, inevitabilmente incidono sulla sua erogazione da parte del Servizio sanitario nazionale e si vanno a sovrapporre alla valutazione tecnica circa la loro appropriatezza, prescrivibilità e rimborsabilità, già compiuta dall’AIFA a livello nazionale.
E’ quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione terza, accogliendo le ragioni di una nota casa farmaceutica (produttrice dei farmaci in questione) che si era opposta al provvedimento con cui la Regione aveva di fatto sconsigliato o invitato a limitare l’utilizzo, ai medici ospedalieri, di determinati medicinali oncologici.
Orbene non vi è dubbio – chiarisce il Collegio amministrativo - che la Regione, nel perseguire il pur astrattamente condivisibile scopo di limitare la spesa sanitaria rispetto ai farmaci oncologici, abbia fissato, con le raccomandazioni in esame, obiettivi prescrittivi ben definiti, che non possono non incidere sul merito delle scelte dei medici prescrittori, i quali subiscono un forte ed inevitabile condizionamento dalle raccomandazioni, tese ad indirizzarli nella scelta del farmaco ritenuto più appropriato sia in termini di efficacia terapeutica che di spesa sanitaria.
Prescrizione farmaci, presupposti e requisiti a livello nazionale
Da qui, in aderenza al consolidato orientamento della giurisprudenza in materia – si legge nella sentenza n. 4546 del 29 settembre 2017- la illegittimità delle raccomandazioni regionali impugnate, nella parte in cui di fatto introducono limiti aggiuntivi e stringenti controlli circa l’impiego di alcune terapie farmacologiche rispetto ai presupposti ed ai requisiti già individuati a livello nazionale dall’AIFA (ed, ancor prima, a livello sovranazionale dall’EMA), discostandosi in modo sensibile dalla determinazione di detti requisiti nazionali e condizionando la liberà prescrittiva del medico, con evidente lesione anche dei diritti dei pazienti, discriminati in funzione della zona di residenza rispetto alla fruizione di terapie rientranti nei Livelli essenziali di assistenza.
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