Gestione separata INPS, quando si prescrivono i contributi?

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Gestione separata INPS, quando si prescrivono i contributi?

La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso proposto da un avvocato contro la decisione con cui la Corte d'appello aveva dichiarato che lo stesso fosse tenuto a versare, alla gestione separata INPS, contributi previdenziali per l'attività professionale svolta.

Il credito in esame, accertato il carattere abituale dell'attività professionale, era stato considerato come non prescritto.

Gestione separata: da quando decorre la prescrizione dei contributi? 

La Corte territoriale, sul punto, aveva ricondotto il dies a quo alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, valutando, altresì, che l'avviso bonario di ingiunzione notificato al legale, interruttivo della prescrizione, era intervenuto anteriormente allo spirare del relativo termine quinquennale.

L'avvocato si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra i motivi, un'erronea valutazione della questione attinente al decorso prescrizionale dei contributi.

La sentenza impugnata, nel dettaglio, era censurata per aver ritenuto non prescritto il diritto dell'INPS ad esigere la contribuzione previdenziale di riferimento, e aver considerato, altresì, dolosa ed evasiva l'omessa compilazione del Quadro RR della propria dichiarazione dei redditi.

Le doglianze sollevate dal ricorrente sono state giudicate fondate dalla Sezione Lavoro della Cassazione, pronunciatasi, nella vicenda in esame, con ordinanza n. 27294 del 25 settembre 2023.

Rilievo alla scadenza dei termini di pagamento  

Sul punto, gli Ermellini hanno richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa.

Questo perché la dichiarazione dei redditi, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo.

Nella vicenda in esame, quindi, la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il termine di prescrizione quinquennale fosse da individuarsi nella data di presentazione della dichiarazione e non invece nella data di scadenza del pagamento del credito.

Le ulteriori precisazioni degli Ermellini, a seguire, hanno riguardato il profilo concernente l'identificazione della mancata compilazione del Quadro RR allegato alla dichiarazione dei redditi connessa, secondo la Corte territoriale, ad una volontà dolosa di occultamento del debito.

In proposito, è stato evidenziato come, non essendo configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

In definitiva, la decisione della Corte territoriale è stata cassata con rinvio, ai fini di una nuova valutazione di merito, nell'ambito della quale dovrà essere rivalutata la decorrenza della prescrizione applicando il corretto termine iniziale, e dovrà essere accertato altresì, l'effettiva e consapevole intenzione del professionista di occultare il reddito a fini evasivi, così da stabilire l'effettiva configurazione di un'ipotesi dolosa, tale da determinare l'operare della causa sospensiva della prescrizione.

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