Avvocati – gestione separata INPS: eccezione di prescrizione accolta

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Avvocati – gestione separata INPS: eccezione di prescrizione accolta

E’ stata ribaltata dai giudici della Cassazione la sentenza con cui la Corte di merito si era pronunciata in ordine all’azione promossa da un avvocato per opporsi alla nota INPS di pretesa del pagamento di contributi per la Gestione Separata relativamente all'esercizio 2004.

Nella decisione di merito, la Corte d’appello aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente accogliendo, invece, la sua domanda di applicazione delle minori sanzioni previste per il caso di omissione contributiva in luogo di quelle previste per l'evasione.

Contro questa statuizione, il professionista aveva promosso ricorso in sede di legittimità lamentando, in primo luogo, che i giudici di merito avevano errato nel non ritenere che la prescrizione decorresse già dal momento in cui i contributi dovevano essere versati.

Cassazione: decorrenza prescrizione da scadenza termini di pagamento

In proposito, la Suprema corte – sentenza n. 27950 del 31 ottobre 2018 – ha ricordato come, in tema di contributi cosiddetti "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito.

Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa.

Vale, in proposito – si legge nella decisione – la regola di cui all'articolo 18, co. 4, D. Lgs. n. 241/1997, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

Posto, così, che il pagamento dei contributi alla gestione separata si prescrive in cinque anni, il termine prescrizionale in oggetto inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati e non dal giorno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Quest’ultima, infatti, “come dichiarazione di scienza” non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge.

Mancata iscrizione non determina impedimento

Nella medesima decisione, la Suprema corte ha altresì ricordato che anche qualora non vi sia stata previa iscrizione alla Gestione separata e non siano ancora intervenuti atti ricognitivi o di controllo della dichiarazione da parte degli enti tributari o previdenziali, nulla vieta che si possa, in ipotesi, avere un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale, il che conferma l'esclusione, in detto contesto, del ricorrere di un caso di impedimento giuridico.

E’ stata in conclusione ribadita la consolidata regola secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c. c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.

In definitiva, la Cassazione, in accoglimento dei motivi sollevati dal ricorrente avvocato, ha cassato la sentenza di merito rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello, in diversa composizione.

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