Premio ai lavoratori dipendenti, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

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Premio ai lavoratori dipendenti, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ai titolari di redditi da lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, TUIR, che possiedono un reddito complessivo dell'anno precedente non superiore ad euro 40.000, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, esente da imposizione contributiva e fiscale, di importo pari ad euro 100,00 da rapportare al numero di giorni lavorati presso la sede aziendale.

Il premio, strettamente collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è corrisposto dai sostituti d'imposta che, riconoscendolo in via automatica a partire dalla retribuzione erogata nel mese di aprile, potranno compensarlo sulla delega di pagamento F24 con le consuete modalità previste dall'art. 17, Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Soggetti destinatari e sostituti d'imposta

Come richiamato in premessa, il premio COVID-19 previsto dall'art. 63, comma 1, del Decreto Cura Italia, spetta ai titolari di reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUIR, che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro.

Restano esclusi dalla corresponsione del bonus, in quanto non rientranti nella previsione normativa, i titolari di reddito da pensione ed i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (rispettivamente art. 49, comma 2 e art. 50, TUIR).

Il premio, di importo pari ad euro 100,00, connesso allo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno della sede aziendale, è riconosciuto dai sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente) e 29 (Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato), Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile.

In tal senso, pur potendo i sopradetti sostituti d'imposta corrispondere il premio di cui all'art. 63, comma 1, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio, la prima retribuzione utile deve essere considerata quella del mese di competenza marzo 2020 ove l'elaborazione ed il conseguente pagamento delle spettanze retributive avvenga nel mese di aprile 2020, come, peraltro, confermato dalla circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, dell'Amministrazione finanziaria.

Come illustrato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 31 marzo 2020, i sostituti d'imposta potranno compensare il premio riconosciuto ai lavoratori beneficiari tramite il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

  • "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020", da inserire nella sezione "Erario", nella colonna "Importi a credito compensati". Nelle consuete colonne relative al mese ed all'anno di riferimento, andrà indicato il mese e l'anno in cui è avvenuta la corresponsione del premio;
  • "169E" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta per il premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020", da inserire nella sezione "Erario", nella colonna "Importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" sono indicati rispettivamente il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio.

Il credito potrà essere compensato esclusivamente avvalendosi dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e non sarà soggetto alla presentazione preventiva della dichiarazione da cui emerge il credito. 

 

Riproporzionamento del premio COVID-19

Ai sensi dell'art. 63, comma 1, il premio pari ad euro 100,00 è da rapportare al numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Sostanzialmente, dunque, il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, rientrando in tale ambito anche le prestazioni rese in telelavoro o smart-working. Altresì, ai fini dell'erogazione del premio non saranno considerati utili i periodi di assenza per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti e non retribuiti, congedi, etc.).

In particolare, per la determinazione dell'importo spettante, può essere legittimamente utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati, indipendentemente dalle ore di lavoro prestate, e quelli lavorabili previsti dal contratto collettivo o dal contratto individuale.

L'importo non è riparametrato per i rapporti di lavoro a tempo parziale. Qualora il dipendente part-time abbia più rapporti in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore.

Ai lavoratori in trasferta, che non hanno svolto la prestazione lavorativa presso la sede aziendale, ma che, comunque, hanno eseguito la prestazione lavorativa nel mese di marzo senza la possibilità di adottare misure di prevenzione come il lavoro da remoto, è riconosciuto, con le medesime modalità, il premio ex art. 63, comma 1.

Esempi di calcolo

Premio COVID – Spettante (€ 100 / gg. lavorabili x gg. lavorati)

Lavoratore che esegue la sua prestazione lavorativa con contratto a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al venerdì (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 22). Il dipendente, nel mese di marzo, ha prestato la propria opera in tutto il periodo presso la sede di lavoro.

€ 100,00

Lavoratore che esegue la sua prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale verticale, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 13). Il dipendente, nel mese di marzo, ha prestato la propria opera in tutto il periodo presso la sede di lavoro.

€ 100,00

Lavoratore che esegue la prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al sabato (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 26). Il dipendente, nel mese di marzo, ha goduto di un periodo di ferie dal 23 al 28 (giorni effettivamente lavorati presso la sede aziendale = 20).

€ 76,92

Lavoratore che esegue la prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al sabato (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 26). Il dipendente, nel mese di marzo, ha goduto di un periodo di ferie dal 23 al 28. Inoltre, i giorni 30 e 31 è stato collocato in cassa integrazione (giorni effettivamente lavorati presso la sede aziendale = 18).

€ 69,23

Lavoratore che esegue la prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al venerdì (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 22). Il dipendente, nel mese di marzo, ha goduto di un periodo di ferie dal 23 al 27. Inoltre, i giorni 30 e 31 è stato collocato in cassa integrazione (giorni effettivamente lavorati presso la sede aziendale = 15).

€ 68,18

Lavoratore che esegue la prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al venerdì (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 22). Il dipendente, nel mese di marzo, ha accusato uno stato di malattia dal 16 al 31 (giorni effettivamente lavorati presso la sede aziendale = 10).

€ 45,45

Lavoratore che esegue la prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al sabato (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 26). Il dipendente, nel mese di marzo, ha richiesto permessi ex L. n. 104/92 dal giorno 23 al giorno 31. Inoltre, in data 5 marzo ha richiesto permessi retribuiti in misura parziale rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto (giorni effettivamente lavorati presso la sede aziendale = 18).

€ 69,23

Lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente presso una sede/reparto/ufficio/stabilimento ove i lavoratori assunti con contratti a tempo pieno svolgono la propria opera per sei giorni settimanali. La prestazione lavorativa viene resa nei seguenti giorni: 11 marzo, 20 marzo e 25 marzo, rispettivamente per n. 4 ore, 6 ore e 6 ore.

€ 11,53

Lavoratore con due contratti part-time in essere. Presso un datore di lavoro la prestazione lavorativa si realizza dal lunedì al mercoledì. Presso il secondo datore di lavoro la prestazione lavorativa si realizza dal giovedì al sabato.

Pertanto, per il mese di marzo, i giorni lavorabili saranno 26. Il lavoratore si assenta dal secondo rapporto per n. 3 giorni lavorabili.

Avendo prestato interamente la propria opera almeno in un contratto, il premio verrà erogato in misura intera.

€ 100,00

Lavoratore che esegue la prestazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale orizzontale, dal lunedì al venerdì (giorni lavorabili nel mese di marzo 2020 = 22). Il dipendente, nel mese di marzo, è stato collocato in smart working a partire dal 16 marzo 2020, per le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Sempre dal 16 marzo 2020, il martedì ed il giovedì è collocato in cassa integrazione (giorni effettivamente lavorati presso la sede aziendale = 10).

€ 45,45

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18

Agenzia delle Entrate - Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 17 del 31 marzo 2020

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020

 

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