Premi INAIL: aggiornati tasso di interesse e sanzioni
Pubblicato il 20 giugno 2023
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Con la circolare n. 29 del 19 giugno 2023 l’INAIL ha comunicato la modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili.
L’aggiornamento segue la decisione del 15 giugno 2023 con la quale la Banca centrale ha fissato al 4,00% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ORP).
Tasso di interesse per le rateazioni e sanzioni civili
Dal 21 giugno 2023:
- il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 10,00%;
- la misura delle sanzioni civili sale al 9,50%.
Rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori
L’INAIL fa presente che il tasso di interesse pari al 10,00% si applica ai piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 giugno 2023.
Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.
Sanzioni civili
Dal 21 giugno 2023 si applica un tasso pari al 9,50% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Aziende sottoposte a procedure concorsuali
L'INAIL infine, con la circolare n. 29 del 2023, fa presente che per le aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
A decorrere dal 21 giugno 2023 si applica il tasso:
- del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile) ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio;
- del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti) in caso di evasione.
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