Premi di risultato e welfare aziendale

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Premi di risultato e welfare aziendale

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28 del 15 giugno, offre un vademecum a lavoratori e datori di lavoro sulle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in materia di premi di risultato e di welfare aziendale. Nello specifico, il documento di prassi, redatto d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si sofferma sulla reintroduzione, a regime, dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni legate alla produttività, sull’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e sulla possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).

Premi di risultato

La legge di Stabilità ha reintrodotto, a decorrere dal 2016, un sistema di tassazione agevolata, che consiste nell'applicare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali (regionali e comunali) pari al 10%, per i premi di produttività del settore privato.

La detassazione dei premi si applica ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche non imprenditori, del settore privato; enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche; enti del settore privato che non svolgono attività commerciale; Agenzie di somministrazione, anche se i dipendenti lavorano presso pubbliche amministrazioni liberi professionisti. È esclusa la PA.

I lavoratori agevolati sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50mila euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.

Tale limite reddituale deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro conseguiti nell'anno precedente a quello di applicazione dell'agevolazione, anche se tali somme sono derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e le eventuali somme di denaro per crediti di lavoro.

Ovviamente si deve far rientrare nel limite suddetto solo il reddito assoggettato a tassazione ordinaria ed escludere, invece, gli eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

La detassazione è applicabile entro il limite d’importo di 2.000 euro, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La circolare n. 28/E/2016 ricorda poi una condizione esplicitamente prevista dalla Legge: le somme e i valori per i quali può applicarsi l'imposta sostitutiva devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Benefit aziendali

La legge n. 208/2015 ha anche ridefinito le erogazioni del datore di lavoro nell’ambito del cosiddetto welfare aziendale. Si tratta di prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o in forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale.

Anche riguardo tali beni che possono essere erogati al dipendente sono subentrate delle novità e, nello specifico, sono aumentate le tipologie di benefit che possono essere stabilite in sede di contrattazione, e non unilateralmente, del datore di lavoro e che si possono erogare in sostituzione della retribuzione premiale

E' ribadito nella circolare agenziale n. 28/E/2016 che tali benefit non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la scelta del lavoratore di convertire i premi di risultato agevolati in benefit che rientrano nel cosiddetto “welfare aziendale” consente di detassare completamente il valore di tali benefit, che non risultano più soggetti neanche all'imposta sostitutiva del 10%.

La riformulazione delle lettere f ed f-bis del comma 2 dell’articolo 51 del Tuir ha ampliato di gran lunga il novero dei benefit che possono godere della detassazione, ricomprendendo tutti i servizi, le somme e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei loro familiari, di servizi come l'educazione, l'istruzione, anche in età prescolare, la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali o il beneficio corrisposto tramite borse di studio; a cui si devono aggiungere i benefit erogati per fruire dei servizi di assistenza destinati a familiari anziani o comunque non autosufficienti.

Le condizioni affinchè tali prestazioni non concorrono a determinare il reddito del lavoratore sono:

- i benefit devono essere offerti alla generalità dei dipendenti o a determinate categorie di dipendenti,

- possono essere erogati anche in forma di voucher.

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