Premi di risultato con doppio bonus se in un piano welfare
Pubblicato il 18 ottobre 2023
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Confermata nella nota stampa ufficiale dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre la detassazione dei premi di produttività al 5% e dei fringe benefit fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa).
Il premio di risultato è una erogazione riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Dunque come nelle previsioni arriva il dimezzamento dal 10% al 5% della tassazione (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) prevista per i premi di risultato.
Il regime fiscale agevolato (che si applica salva espressa rinuncia scritta del lavoratore prestatore di lavoro) è riconosciuto:
- per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
Ruolo cruciale per il riconoscimento dell’agevolazione spetta ai contratti collettivi aziendali o territoriali, vale a dire i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
Ma sui premi di risultato va versata la contribuzione ordinaria, fatta salva l’ipotesi in cui questi vengano convertiti in welfare o nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Convertire i premi in welfare significa creare un piano di welfare aziendale, stabilendo quell’insieme di beni e servizi che un’azienda concede, sulla base di un accordo con le rappresentanze sindacali o con un regolamento aziendale unilaterale disposto dal datore di lavoro costituente un obbligo negoziale, in favore dei propri dipendenti per soddisfare le esigenze di carattere extra-lavorativo ed il cui valore non incide alla determinazione dell’imponibile fiscale e contributivo per espressa previsione dell’art. 51, comma 2, TUIR.
Tale norma prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, totalmente o parzialmente, i seguenti benefit erogati a tutti o a categorie omogenee di lavoratori dipendenti:
- contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
- buoni pasto o servizi di mensa, così come le indennità sostitutive del vitto;
- servizi di trasporto pubblico collettivo;
- rimborsi per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale o interregionale del dipendente e dei familiari;
- utilizzazione di opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzioni, ricreazione, assistenza sociale o culto;
- servizi per la fruizione da parte dei familiari del dipendente dei servizi di educazione, istruzione, frequenza di centri estivi o invernali, borse di studio ecc.;
- servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti;
- contributi e premi, anche in forma assicurativa, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- azioni.
Per beneficiare del regime di esenzione occorre che i benefit siano messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, senza che, eventuali criteri selettivi, possano individuare il riconoscimento ad personam ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.
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