Prelievo frazionato sulle quote ereditate

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 158 del 17 aprile 2008, specifica in che modo deve essere determinata la plusvalenza in caso di cessione di partecipazioni ereditarie. Nel caso esaminato, dato che la partecipazione ceduta si componeva di una parte con costo rideterminato ai sensi della legge 448 e di una parte con costo rimasto uguale a quello sostenuto alla costituzione della società, il costo fiscale della partecipazione rilevante per il calcolo della plusvalenza imponibile nel periodo d’imposta 2007 va calcolato in proporzione alla quota di corrispettivo percepito, tenendo conto dei due costi fiscali della partecipazione. Nello specifico, si tratta di un soggetto che, nel settembre 2006, ha ricevuto in successione una partecipazione pari al 62,21% del capitale di una società e, nel luglio 2007, ha ceduto l’intera quota ereditata, frazionando il pagamento in due rate. Relativamente alla plusvalenza conseguita con il pagamento della seconda tranche, che si considera realizzata nel periodo d’imposta di effettiva percezione, si dovrà tener conto delle rimanenti quote di costo della partecipazione.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 42 – Quote agli eredi, tassazione leggera – Felicioni

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