Precisazioni della Corte di giustizia sulle esenzione Iva

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La Corte di giustizia, con sentenza del 28 ottobre 2010 (causa C-175/09), si è pronunciata con riguardo alla previsione di cui all'articolo 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 177/388/CEE, ai sensi della quale sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero dei crediti. 

In particolare, i giudici europei hanno spiegato come non rientri nell'esenzione prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consista “nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di “addebito diretto”, di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul conto corrente del cliente”.
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