Possibile per il lavoratore distaccato svolgere la propria attività in una sede diversa

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Con il primo interpello del nuovo anno, il ministero del Lavoro affronta il tema dell’istituto del distacco del lavoratore dalla sede dell’impresa, sollevato dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa. Il quesito posto è se sia legittimo usare il distacco nel caso in cui il lavoratore distaccato svolga la propria attività in un luogo diverso dalla sede del distaccatario.

Nell’interpello n. 1/2011, il Lavoro risponde affermativamente ribadendo che tra i requisiti richiesi dalla legge per poter utilizzare il distacco del lavoratore nulla si dice a proposito della sede di lavoro.

Infatti – ricorda il Ministero - sono citati esplicitamente l’interesse del distaccante, la temporaneità del distacco e lo svolgimento di una specifica attività; mentre, riguardo al luogo di lavoro si afferma che: “costituisce mera modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e dunque come tale non sembra assumere particolare rilievo”.

Anzi, il luogo del lavoro potrebbe individuarsi addirittura nella stessa sede del datore di lavoro distaccante, oppure – per la natura dell’attività esercitata – potrebbe individuarsi in una o più sedi diverse da quella propria dell’azienda distaccataria. Ciò non toglie, conclude il Ministero, che una sede di lavoro diversa da quella del distaccatario potrebbe essere oggetto di analisi ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti che legittimano l’istituto del distacco.
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