Possibile per i comuni deliberare l’aumento dell’addizionale Irpef solo dopo il 7 giugno

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Con la risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011, la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia interviene sul potere di deliberare in materia tributaria che hanno i comuni, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23/2011, sul federalismo fiscale municipale.

All’articolo 5 del citato decreto si afferma che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge n. 400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (6 giugno 2011), è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, o di aumentarla nel caso in cui sia già stata istituita. In ipotesi di mancata emanazione del decreto previsto nel periodo indicato, in ogni caso possono esercitare tale facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o i comuni che l'hanno istituita e hanno deliberato un'aliquota inferiore allo 0,4 %.

Con il documento di prassi in oggetto, il dipartimento delle Finanze del MEF vuole offrire un’interpretazione univoca del disposto normativo riportato – rispetto a quanto sostenuto da alcuni organi di stampa - precisando che “gli enti locali in questione non possono legittimamente procedere all'istituzione dell'addizionale ovvero all'aumento dell'aliquota di compartecipazione prima del 7 giugno 2011, poiché nel periodo precedente continua a perdurare la sospensione del “potere _ degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali...” già prevista dal citato comma 7, dell'art. 1 del dl n. 93 del 2008”.

Inoltre, la risoluzione specifica che per le deliberazioni eventualmente adottate prima del verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 5 del Dlgs n. 23 del 2011, inviate al Ministero, saranno necessariamente pubblicate sul sito www.finanze.gov.it, perché così prescritto dal decreto che lo disciplina, ma tale pubblicazione non è certo in grado di sanare la loro illegittimità. Saranno pubblicate con “l'indicazione “SOSPESA”, volendo con ciò avvertire i soggetti fruitori del sito che sono in corso le opportune iniziative per evitarne l'impugnativa “per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa”, ai sensi dell'art. 52, comma 4, del Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446”.
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