Programma GOL e Piano Nuove Competenze: modifiche in GU

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Programma GOL e Piano Nuove Competenze: modifiche in GU

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero delle finanze, interviene in tema di politiche attive del lavoro per contrastare il disallineamento tra domanda ed offerta, in linea con gli obiettivi del Pnrr.

Sono stati dunque emanati due decreti, entrambi datati 30 marzo 2024, con cui viene aggiornato il programma GOL e adottato il Piano Nuove Competenze-Transizione.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2024.

Vediamo nei dettagli cosa cambia.

Programma GOL: cos’è e a chi si rivolge

Si tratta di un’azione di riforma prevista dal Pnrr (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro che dispone di risorse pari a 4,4 miliardi di euro.

Entro il 2025 coinvolgerà 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 in attività formative, 300.000 delle quali relative alle competenze digitali.

Gol è attuato dalle Regioni e Province autonome sulla base dei Piani regionali approvati a suo tempo dalla soppressa Anpal (si veda l’articolo “ANPAL soppresso: funzioni trasferite al Ministero del Lavoro”), e la sua attuazione è connessa al Piano di potenziamento dei centri per l’impiego e al Piano nazionale nuove competenze.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è ora titolare del programma Gol, avendo acquisito le precedenti competenze di Anpal, relative a:

  • coordinamento e monitoraggio del programma
  • vigilanza sull’attuazione degli interventi delle Regioni
  • presidenza del Comitato Direttivo, vera e propria cabina di regia del programma, che riunisce il livello centrale e quello regionale.

Il programma Gol si basa sulla personalizzazione dei servizi, indirizzando i destinatari al percorso più adeguato grazie all’orientamento di base mirato e alla valutazione dell’occupabilità attuata tramite l’assessment quali-quantitativo (patto di servizio Gol).

In particolare, il programma è rivolto a:

  • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: si tratta dei lavoratori per i quali è prevista una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi;
  • beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll;
  • beneficiari di sostegno al reddito;
  • lavoratori fragili o vulnerabili: giovani Neet (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
  • disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno 6 mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;
  • lavoratori con redditi molto bassi, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Programma GOL: le novità

A modifica dell’impianto normativo precedente, che vedeva i centri per l’impiego come unica porta di accesso a Gol, viene promosso il paritetico coinvolgimento degli operatori privati accreditati dalle Regioni, in coerenza con quanto stabilito dal decreto Lavoro.

Con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del programma, il nuovo decreto conferma che possono accedervi anche gli attivabili al lavoro destinatari delle misure di sostegno al reddito sostitutive del reddito di cittadinanza, cioè il supporto per formazione e lavoro e l’assegno di inclusione, oltre a tutti i disoccupati a prescindere dalla durata di tale condizione e dall’età.

Tra i soggetti che possono erogare i servizi previsti nei diversi programmi di Gol sono ora inclusi nei percorsi di lavoro e inclusione (percorso 4) gli enti del Terzo settore, visti come organismi fortemente in grado di prendere in carico beneficiari con bisogni complessi e avviarli al mercato del lavoro.

Altra novità riguarda la composizione dei panieri di servizi del percorso 1, di “reinserimento occupazionale”, destinato a coloro che risultano più vicini al mercato del lavoro e quindi più facilmente occupabili: il decreto prevede che può essere opportuno rafforzare il percorso di politica attiva con attività formative di breve durata e che abbiano come esito una attestazione di competenze, superando se necessario il limite minimo di 40 ore di formazione per i percorsi di upskilling.

Dunque, Gol si rafforza come programma fortemente caratterizzato da interventi formativi anche di breve durata, restando peraltro immutato il riconoscimento degli esiti occupazionali, con importi differenziati in base alla tipologia di contratto di lavoro: da 645 euro per contratti a tempo determinato di almeno 6 mesi, a 3.225 euro per contratti a tempo indeterminato o di apprendistato di primo o terzo livello.

Piano nuove competenze transizioni: cosa cambia

Il Piano nuove competenze transizioni è finalizzato a riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale e la definizione di livelli essenziali di qualità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei beneficiari di NASPI e DIS-COLL e dei lavoratori che godono di strumenti straordinari o in deroga di integrazione salariale (CIGS, cassa per cessazione attività, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa).

Con il Piano vengono dunque coordinate tre diverse iniziative:

  • il Programma GOL;
  • il Sistema Duale per i giovani tra i 15 e i 25 anni;
  • il Fondo Nuove Competenze, rivolto alle aziende che possono rimodulare l’orario di lavoro e organizzare attività di formazione su progetti di innovazione o riorganizzazione dei processi aziendali con il finanziamento del monte ore che viene dedicato, sulla base di specifici accordi collettivi con le organizzazioni sindacali.

Il decreto 30 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ha aggiunto un miliardo al Piano nuove competenze transizioni, con l’obiettivo di ridurre il divario tra le competenze possedute dai lavoratori e quelle richieste dal mercato del lavoro.

Il termine di adozione del Piano nuove competenze transizioni era fissato al 31 marzo 2024; la successiva scadenza introdotta dal decreto, 30 settembre 2025, prevede l’entrata in vigore di leggi regionali che dovranno introdurre meccanismi per garantire che le attività formative siano pianificate sulla base dei fabbisogni espressi dal mercato del lavoro, a partire da quelli con il maggiore disallineamento delle competenze.

Le Regioni hanno inoltre il compito di prevedere nei loro bandi l’indicazione degli esiti occupazionali stimati dell’attività di formazione e di introdurre meccanismi di promozione di forme di cofinanziamento privato.

Le modifiche all’originario Piano nuove competenze stabiliscono che percorsi formativi possano ora essere previsti, per tutti i beneficiari, anche nella forma on the job come alternanza, tirocini extracurriculari e formazione interna, a condizione che producano almeno un’attestazione di messa in trasparenza delle competenze acquisite.

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