Planimetrie catastali. Accesso anche ai collaboratori del professionista
Pubblicato il 15 febbraio 2021
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Ampliata la possibilità di accedere alla consultazione telematica delle planimetrie catastali: vengono ammessi anche i collaboratori dei professionisti abilitati.
Lo si apprende dall’Agenzia delle Entrate che ha pubblicato il provvedimento n. 41910 dell’11 febbraio 2021, riguardante l’implementazione delle modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei pubblici ufficiali incaricati della stipula di atti immobiliari e dei professionisti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Planimetrie catastali: accesso consentito ai collaboratori del professionista
Con provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 16 settembre 2010 sono state dettate le modalità di consultazione telematica delle planimetrie catastali da parte dei soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale.
Quanto alla parte soggettiva, l’accesso al sistema è consentito:
- ai soggetti abilitati alla presentazione telematica degli atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano;
- ai notai;
- ai segretari o delegati della pubblica amministrazione abilitati all’utilizzo delle procedure telematiche.
Ora, al fine di agevolare l’utilizzo del servizio di consultazione, viene prevista la possibilità, per i soggetti abilitati, di consentire i propri collaboratori ad effettuare e sottoscrivere in proprio la richiesta di consultazione nell’interesse dei soggetti medesimi al fine dell’espletamento dell’incarico.
Qualora la consultazione telematica della planimetria sia effettuata per il tramite di collaboratori, è necessaria la sottoscrizione del collaboratore delegato, con firma digitale, di apposita richiesta attraverso l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate.
Il collaboratore richiedente dichiara di essere a diretta conoscenza del fatto che il proprio delegante è un:
a) professionista abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, incaricato - da parte di uno dei soggetti legittimati - della redazione di atti tecnici di aggiornamento del catasto edilizio urbano o di altri atti e attività concernenti l’immobile, ovvero di adempimenti connessi alla stipula di atti concernenti l’immobile, nonché dall’autorità giudiziaria;
b) notaio od altro pubblico ufficiale incaricato della stipula di atti concernenti l’immobile.
L’incarico ha la durata di cinque anni e, al termine, sarà il professionista delegante a revocarlo.
Verrà resa pubblica apposita comunicazione, sul sito delle Entrate, contenente la data di attivazione del servizio in parola.
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